Fondone, riduzione del FCDE
Il Decreto ministeriale sulla certificazione 2021 delle minori entrate nette e della maggiori spese nette derivanti dalla pandemia da Covid 2021 evidenzia che ogni ente locale è tenuto ad indicare nella colonna D Sezione 2 Modello Covid la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2021-2023, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020, e con le risorse di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020.
Ai fini della certificazione, rileva, pertanto, fra le minori spese, la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente reperite dall’ente (entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le entrate provenienti da risorse statali.
Ne consegue:
1) La riduzione dell’FCDE da considerare nella colonna D Sezione 2 Modello Covid 2021 non è quella relativa a tutte le entrate, ma solo quella relativa alle entrate coperte con il Fondone 2020 confluito in avanzo 2020 e con il Fondone 2021.
2) Nonostante il Decreto ministeriale faccia riferimento solo alla copertura delle entrate con il Fondone, riteniamo che lo stesso ragionamento di cui sopra vada fatto per le entrate coperte da ristori specifici di entrata, in particolare quelli relativi all’occupazione suolo (IMU come noto si accerta per cassa e non rileva FCDE), anche se ci si rende conto che il sostegno dello Stato è avvenuto non per una insolvenza del contribuente, quanto per un mancato incasso a causa di non debenza (es. occupazione suolo) o impossibilità a verificarsi imponibile (es. Imposta di soggiorno). Quindi per questa parte, l’accertato non si è ridotto ma è aumentata la capacità di riscossione, da cui scaturisce un minore FCDE assestato.
3) Occorre conteggiare la riduzione di FCDE conseguente l’utilizzo del Fondone a copertura anche della minore entrata da TARI.
4) Anche per la TARI, si rileva che la quota coperta con i ristori specifici è vero che non copre necessariamente un “buco di bilancio” ma aumenta la capacità di riscossione.