← Indietro

Fondone, nel 2022 agevolazioni TARI con una parte di avanzo

Non tutto l’avanzo vincolato da fondi Covid può essere utilizzato per concedere agevolazioni TARI 2022. Resta infatti esclusa l’applicazione del Fondo Funzioni ex art. 106 DL 34/2020, come integrato dall’art. 39 del DL 104/2020, come poi sviluppato dall’art. 1 commi 822 e seguenti Legge 178/2020. Lo ha chiarito la Ragioneria Generale dello Stato in un recente interpello.

E’ possibile invece finanziare le agevolazioni Tari con gli avanzi derivanti da:

- quota figurativa Tari 2020 di cui alla Tabella allegato 1 al DM MEF 01.04.2021

- fondo di cui art. DL 73/2021 riservati alle utenze non domestiche

- fondo di cui art. 53 DL 73/2021 solidarietà alimentare, utenze, locazioni

- fondo di cui art. 112 e art. 112bis DL 34/2020 zone rosse omogenee (Bergamo; Brescia; Lodi; Piacenza; Cremona) e disomogenee (rapporto decessi Covid / residenti superiore media)

Sempre in materia di quota TARI, ricordiamo che nella colonna E sezione 2 Modello Covid 2021 non devono essere riportate le spese Covid (regolarizzo contabile) per agevolazioni TARI 2021 finanziate con la quota figurativa TARI 2020, mentre devono essere inserite nella stessa colonna E – come trasferimenti - le spese Covid (regolarizzo contabile) per agevolazioni TARI 2021 alle utenze non domestiche finanziate con il fondo di cui art. 6 DL 73/2021.

Di conseguenza, ai fini del calcolo della quota di avanzo vincolato da determinare nel rendiconto 2021, il confronto tra il saldo complessivo risultante dalla certificazione 2021 con l’avanzo 2020 deve essere effettuato al netto della quota figurativa TARI 2020 applicata sulla competenza 2021.

Ricordiamo infine che in sede di conversione in legge del DL 21/2022 è stato votato emendamento che consente anche quest’anno la rideterminazione del risultato di amministrazione – al fine della correlazione con la certificazione fondi Covid - con atto del responsabile del servizio finanziario, senza dover quindi ricorrere alla delibera consiliare.