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Fondone, l’avanzo non deve essere superiore alle risorse ricevute

In merito alla certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, evidenziamo la necessità di verificare il confronto tra l’avanzo vincolato al 31.12.2020 e al 31.12.2021 con l’ammontare delle risorse ricevute dallo Stato per fondo funzioni; ristori per minori entrate; ristori per maggiori spese.

Gli enti con un saldo complessivo positivo, infatti, non devono vincolare una quota superiore a quanto hanno ricevuto dallo Stato, altrimenti arrivano a vincolare anche risorse proprie libere.