Fondone, la certificazione non equivale a rendicontazione
La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020, non coincide con la sua rendicontazione, ovvero sulla dimostrazione dell’utilizzo delle risorse impiegate.
Per spiegare questa affermazione, partiamo da situazioni concrete di enti che, per eccessivo rigore, non hanno utilizzato interamente il Fondone, temendo di dover restituire le risorse allo Stato. Alcuni Comuni addirittura non hanno utilizzato nemmeno un centesimo del Fondone, pur accertandolo e incassandolo a Titolo II entrata.
Ipotizziamo che un Comune abbia ricevuto 100 di Fondone, accertandolo e incassandolo a Titolo II entrata, ma che non l’abbia utilizzato, sostenendo maggiori spese COVID e minori entrate correnti “sacrificando” altre spese correnti finanziate da entrate correnti proprie. Se il Comune non ha utilizzato nulla del Fondone, si avrà:
Fondo assegnato = 100; Fondo rendicontato = zero.
Dopo aver fatto la certificazione, invece, il Comune si rende conto di avere avuto necessità di fabbisogno di risorse per minori entrate nette e per maggiori spese nette Covid (se non altro per la quota riconosciuta di agevolazioni TARI che è stata riconosciuta a tutti gli enti) per 80. Quindi il Comune avrà:
Fondo assegnato = 100; Fondo certificato = 80.
L’avanzo vincolato è 100 oppure è 20?
Contabilmente è 100, ma se il Comune porta in avanzo vincolato 100, dopo aver già sacrificato risorse libere nel 2020, si “vincola” due volte, nel 2020 e nel 2021 applicando al bilancio 2021 avanzo vincolato anziché avanzo libero.
Quindi di fatto il Comune porterà in avanzo incolato 20 “riprendendosi” nella parte libera almeno 80 dei 100 che ha utilizzato quali risorse libera.
La quota di 20 non sarà versata allo Stato entro giugno 2021 (come era originariamente previsto nell’art. 106 comma 1 DL 34/2020), ma sarà utilizzata nel 2021 come applicazione di avanzo vincolato 2020. E magari a fine 2021 le risorse da Fondone, pari a 50 (20 fondone 2020 avanzato + fondone 2021, che dovrebbe essere pari a 30 dopo la modifica del DL sostegni), saranno inferiori alle ricorse utilizzate per il Covid, iptozziano pari a 75. Quindi a giugno 2021 (termine fissato dai commi 822 e seguenti Legge 178/2020), il Comune in questione non restituirà nulla allo Stato, anzi potrà vantare un credito di 25 verso lo stesso.