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Fondone, FCDE in colonna d) a prescindere dal saldo

Ritorniamo sul tema del caricamento di quota di FCDE in riduzione spesa nella colonna d) del certificato Fondo Funzioni Fondamentali 2020.

Non deve preoccupare il fatto che tra il 2020 e il 2019 l’importo del Fondo crediti dubbia esigibilità sia complessivamente aumentato e che questo emerga dal confronto tra la lettera a), impegnato 2020, e la lettera b) impegnato 2019.

Il Decreto ministeriale MEF evidenzia a tale proposito: “Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.

E’ importante capire (o ricordare) se il Comune ha utilizzato il Fondo Funzioni Fondamentali 2020 per coprire riduzioni di entrata, oltre chè aumenti di spesa. In tale caso, la copertura della quota ridotta di entrata comporta una corrispondente riduzione di FCDE, applicando l’aliquota FCDE relativa a quell’entrata.

Esempio: utilizzo di Fondone per coprire minore entrata XY per 1.000; aliquota FCDE di entrata XY = 30%. Sostituendo 1.000 di entrata XY (che non è stata accertata nel 2020 a causa Covid e che era potenzialmente sicura nella sua riscossione solo al 70%) con 1.000 di entrata da Fondone (sicura al 100% nella sua riscossione) FCDE si riduce di 300 e va inserito in colonna d) spesa, anche se complessivamente FCDE 2020 è più elevato di FCDE 2019 (tra l'altro, nessun importo per maggiore FCDE può essere inserito in colonna e) spesa.