Fondone, effetto del recupero evasione tributaria
La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a un Comune ns. convenzionato in merito alla neutralizzazione del recupero dell'evasione tributaria dalla colonna a del certificato Fondi Covid, in particolare relativamente all'IMU, oggetto di caricamento automatico nel certificato, in base ai versamenti con F24. Il Ministero ha rilevato in particolare:
In merito, se i maggiori accertamenti IMU 2021 sono dovuti ad attività di recupero evasione per mancati pagamenti anni precedenti, si rappresenta che, il Dipartimento delle Finanze, al quale sono sottoposti quesiti simili, ha riferito che, con particolare riferimento all’IMU - TASI, ai fini della certificazione 2021, è stato considerato, per il 2021, il gettito dell’anno d’imputazione 2021 ovvero il gettito riferito a quell’anno di riferimento del tributo. Pertanto, se i versamenti straordinari relativi ad annualità precedenti, sono stati effettuati indicando correttamente gli anni cui si riferisce il tributo, tale gettito non è stato considerato nel dato prospettato. In tal caso non occorre apportare alcuna rettifica.
Se invece è stato indicato come anno di riferimento 2021, anche se l’imposta è relativa ad annualità precedenti, tale gettito è stato incluso nel dato prospettato.
Solo ed esclusivamente in tal ultimo caso, considerato che nel modello COVID-19/2021 Sezione 1-Entrate, in corrispondenza della voce Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS sono editabili esclusivamente le colonne relative alle Politiche autonome, non essendo editabili le colonne rettificative (a1) e (b1) degli accertamenti 2021 e 2019, si ritiene che tale rettifica possa essere riportata (sempre con segno positivo) nella colonna (d) Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019).
In tal modo è possibile neutralizzare comunque la maggiore entrata.
Infine, in materia di ravvedimenti operosi, si rappresenta che quesiti simili sono stati sottoposti all’attenzione del Dipartimento delle Finanze, competente in materia, che ha espressamente segnalato che non vi è la possibilità di escludere il gettito da ravvedimento operoso, atteso che lo stesso viene versato con i normali codici tributo. Il Dipartimento delle Finanze ritiene, peraltro, corretto considerare quel gettito in quanto il ravvedimento è una procedura con la quale il contribuente sana autonomamente il ritardato ovvero l’omesso versamento e non c’è alcuna attività di accertamento dell’ente. Si ritiene, pertanto, non assentibile la richiesta di codesto ente (utilizzo colonna a1)
Si segnala inoltre che il Dipartimento delle Finanze ha recentemente precisato e ribadito che è stato considerato, per il 2021, il gettito dell’anno d’imputazione 2021 ovvero il gettito riferito a quell’anno di riferimento. Pertanto, anche in questo caso, se i ravvedimenti operosi per versamenti relativi ad annualità precedenti, sono stati effettuati indicando correttamente gli anni cui si riferisce il tributo, tale gettito non è stato considerato nel dato prospettato. In tal caso non occorre comunque apportare alcuna rettifica.