Fondone, dopo l'invio entro il 31 maggio rettifiche fino al 1 agosto
Gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicativo web appositamente previsto all’indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le informazioni sulle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese COVID-19 di cui al modello CERTIF-COVID-19/2021 (articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020) e di cui al modello CERTIF-COVID-19/A/2021.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata.
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, che prospetterà a tutti gli enti locali, il modello “CERTIF-COVID-19/2021” e, per gli enti che hanno compilato il modello “COVID-19-Delibere/2021”, anche il modello “CERTIF-COVID-19/A/2021”.
Le fasi per l’invio della certificazione sono le seguenti:
- Fase 1: utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”;
- Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
- Fase 3: accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”. Per procedere con l’invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
- Fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
- Fase 5: inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “inviato e protocollato”.
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.
Dopo aver trasmesso la certificazione secondo le modalità sopra descritte, è possibile comunque modificare i dati inseriti nei modelli COVID-19/2021 e COVID-19-Delibere/2021, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.
Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2022, sarà possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022).
L’invio tardivo della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022 è consentito entro il 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022). Gli enti locali che inviano la certificazione tardivamente sono assoggettati alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi e del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell’articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020.
Dal 2 agosto 2022 i modelli “COVID-19/2021”, “COVID-19-Delibere/2021”, “CERTIF-COVID-19/2021” e “CERTIF-COVID-19/A/2021” saranno bloccati e non sarà consentito l’invio della certificazione digitale.
La certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.
Per la finalità della certificazione, sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”, ma per il rispetto del termine di invio e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.