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Fondone, come inviare una nuova certificazione

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito istruzioni per l’eventuale rettifica (da inviarsi non oltre il 31 luglio 2021) della certificazione del fondo funzioni fondamentali effettuata, nei termini, entro il 31 maggio 2021

A tal proposito, si rammenta che è possibile per codesto ente inviare comunque una nuova certificazione, entro e non oltre il termine del 31 luglio p.v., ripetendo tutta la procedura, a partire da una nuova acquisizione del citato modello COVID-19, secondo le indicazioni che seguono:

a) acquisire nuovamente il modello COVID-19, secondo l’iter da seguire sull’applicativo web di seguito riportato:

- utilizzare la funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, dell’applicativo web di pareggio di bilancio;

- selezionare Esercizio: 2020

- selezionare Modello: Covid-19.

- modificare i dati negativi, secondo le indicazioni di cui al paragrafo A.1 dell’allegato al DM n. 59033 del 1 aprile 2021.

- salvare il modello.

La procedura cancellerà automaticamente il modello della Certificazione se già acquisito.

b) Procedere, dopo aver apportato le modifiche richieste, al successivo invio della nuova certificazione, entro e non oltre il 31 luglio 2021, secondo la procedura prevista nel DM n. 59033 del 1/4/2021 consultabile sul sito istituzionale della RGS al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/.

Di seguito l’ter sull’applicativo web da seguire:

- utilizzare la funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, dell’applicativo web di pareggio di bilancio;

- selezionare Esercizio: 2020

- selezionare Modello: Certificazione Covid-19.

- salvare il modello

- Procedere con la funzione di Firma Digitale, secondo la procedura già nota.

Infine, nel rinviare a quanto meglio precisato nel DM n. 59033 del 1/4/2021, si ritiene utile ribadire e segnalare ancora una volta che:

- per le finalità di cui al DM n. 59033 del 1/4/2021, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.

- per il rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione (stato di “inviato e protocollato”).

- decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021 previsto per l’invio del modello CERTIF COVID-19, sarà comunque possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021, come riportato nel paragrafo C.2 dell’Allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 59033 del 1/4/2021.

- per le finalità di cui al richiamato DM n. 59033 del 1/4/2021 sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

- Dal 31 luglio 2021 i modelli “COVID-19”, “COVID-19-Delibere”, “CERTIF-COVID-19” e “CERTIF-COVID-19/A” saranno bloccati e non sarà consentito l’invio della certificazione digitale.