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Fondone, allineamento dell'avanzo vincolato

In merito alla possibilità di variare il risultato di amministrazione 2020 per allinearlo al risultato derivante dalla certificazione fondo funzioni fondamentali:

Visto il Dlgs 267/2000 e smi Tuel agli articoli 227 e seguenti

Visto il Dlgs 118/2011 e smi

Visti i principi applicati All. 4/2 e All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi

Visto l’art. 39 comma 2 DL 104/2020;

Vista la FAQ Arconet n. 47

Considerato che dalla certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 emerge la situazione dell’avanzo vincolato 2020 derivate da:

(-) fabbisogno per minore entrata

(+) maggiori entrate di parte corrente

(+) ristori specifici per minori entrate

(-) fabbisogno per maggiore spesa

(+) minori spese

(+) ristori specifici per maggiori spese

(+) fondo funzioni fondamentali assegnato

(+) quota assegnata TARI non utilizzata

(+) quota ristoro imposta di soggiorno non utilizzata

(+) quota 2021 contratti continuativi

(-) ristoro IMU Ateco

(-) ristoro quota sviluppo economico aree interne

Considerato che dal confronto tra avanzo vincolato 2020 derivante da rendiconto e avanzo vincolato 2020 derivante dalla certificazione fondone possono derivare differenze, soprattutto per il fatto che la certificazione è stata predisposta successivamente alla redazione del rendiconto 2020;

Considerato che alcune differenze tra i due risultati di cui sopra sono ineludibili, derivanti dalla quota IMU Ateco e dal ristoro quota di sviluppo economico aree interne, che sono stati assegnati nel mese di aprile 2021;

Rilevato che la Commissione Arconet, interpellata in merito alla possibilità di rettificare il rendiconto 2020 già approvato, sulla base della certificazione Fondo funzioni fondamentali si è espressa con la FAQ 47, confermandone la possibilità ed evidenziando che “tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP”.

Ci si chiede che cosa debba intendersi per modalità previste per l’approvazione del rendiconto e quali siano gli allegati al rendiconto da rettificare.

Circa la prima questione si ritiene che le modalità previste per l’approvazione del rendiconto siano quelle previste dal regolamento di contabilità dell’ente, ed in particolare:

- La delibera di Giunta di proposta al Consiglio

- Il deposito ai consiglieri

- Il parere dell’Organo di revisione

- Il passaggio in Commissione bilancio, se istituita

- L’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio comunale

- La relazione e la discussione in aula

- La votazione per l’immediata eseguibilità

- La pubblicazione della delibera

- L’invio delle modifiche effettuate alla BDAP

Circa la tempistica del deposito ai consiglieri, si ritiene tuttavia che in luogo dei classici 20 giorni previsti dal Tuel e dal regolamento di contabilità sia possibile invocare il termine ridotto per le delibere ordinarie, posto che l’esigenza di assicurare una corretta informativa ai consiglieri, che sta alla base dei 20 giorni di deposito, è nel caso di specie affievolita dalla ridotta dimensione dei documenti, rettificativi del rendiconto 2020, da discutere e approvare in Consiglio comunale.

Per quanto riguarda gli allegati al rendiconto da rettificare, si ritiene sia necessario intervenire sui seguenti:

- Quadro dimostrativo del risultato di amministrazione

- Dettaglio delle quote vincolate del risultato di amministrazione

- Quadro generale riassuntivo

- Prospetto degli equilibri di bilancio in conto competenza

- Conto economico

- Stato patrimoniale

Questi due ultimi documenti devono essere rettificati se il Comune nel rendiconto 2020 ha riscontato la quota di avanzo vincolato terminata derivante dai Fondi Covid (come sarebbe corretto), rettificando il provento da conto economico e registrando il risconto passivo a patrimonio.