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Fondone, alcune differenze tra rendiconto e certificato non si correggono

Come più volte da noi evidenziato su queste pagine (che sono lette da un enorme numero di enti, sempre crescente, a cui porgiamo i nostri ringraziamenti) alcune differenze tra avanzo vincolato risultante dal rendiconto 2020 e avanzo vincolato risultante da certificato Fondo funzioni fondamentali 2020 non devono essere corrette nel rendiconto stesso. Lo ha confermato il MEF in una risposta fornita ad un Comune bergamasco.

ATTENZIONE BENE PERO’: non stiamo dicendo che non si deve rettificare il rendiconto non in linea con la certificazione (vedasi FAQ 47 Arconet). Stiamo dicendo che possono non essere allineate tre possibili differenze (una compare in quasi tutti i Comuni) causate dal fatto che il MEF ha comunicato solo ad aprile 2021 tre ristori che non sono stati né incassati né accertati nel 2020, ovvero:

1) Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16/04/2021);

2) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020);

3) Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 - articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020 e articolo 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2020 e del 3 dicembre 2020).

Quindi le differenze tra avanzo vincolato da rendiconto e avanzo vincolato da certificazione fondone derivanti da tempistiche diverse di caricamento dati (rendiconto 30 aprile 2021; solo da pochi giorni prorogato al 31 maggio 2021 – certificato fondone 31 maggio 2021) POSSONO ESSERE RETTIIFCATE, come ha spigato la FAQ 47 Arconet: "Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP".

Riportiamo di seguito il quesito del Comune e la risposta del MEF RGS.

Quesito:

Vorrei far presente che il nostro ente ha già approvato il rendiconto della gestione 2020 in data 26/4/2021 rispettando i tempi prescritti dalla norma. Ci troviamo ora a prendere atto di un ristoro riferito all'esercizio 2020, comunicato ufficiosamente nel mese di aprile (senza che il decreto sia stato firmato), che ci viene richiesto di contabilizzare sull'esercizio 2020 in contrasto con il principio della contabilità armonizzata (vedi par. 3.6 lett. b).

Si ritiene corretto aver chiuso il rendiconto della gestione con la determinazione dell'avanzo e dei relativi vincoli alla luce dei dati in possesso alla data congrua per l'approvazione dei relativi documenti nei termini di legge (la relazione al rendiconto e tutti i documenti relativi al rendiconto devono essere trasmessi ai consiglieri a norma del TUEL entro venti giorni dalla seduta consiliare di approvazione del rendiconto).

Ora, la certificazione deve necessariamente essere sottoscritta in un importo che diverge dal rendiconto per la quota riconosciuta nell'esercizio 2021 (il dato relativo ai ristori risulta non modificabile); pertanto a nostro avviso, il comportamento contabilmente più corretto è quello di procedere durante l'esercizio 2021, a seguito della firma del decreto, a registrare il maggiore accertamento a residuo attivo per IMU e tale importo confluirà nel rendiconto 2021.

Risposta MEF – RGS:

Con riferimento al modello RISTORI COVID-19, in merito al ristoro per cancellazione seconda rata IMU, segnalato da codesto ente, si rappresenta che, come indicato nella descrizione della voce in parola, il decreto di riparto del ristoro per la cancellazione della seconda rata IMU ha acquisito il parere favore della CSC in data 25/03/2021 ed è in corso di perfezionamento. Il Ministero dell’Interno provvederà alle relative erogazioni agli enti non appena perfezionato l’iter di firma del Decreto.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che la richiamata seconda rata IMU non è stata pagata dai contribuenti. L’effetto della mancata riscossione sarà colto nella certificazione 2020 e sarà compensato dal richiamato ristoro.

Ciò posto, nel caso in cui l’ente contabilizzi tale entrata nell’esercizio 2021, dovrà darà evidenza, nella relazione al rendiconto, del disallineamento tra certificazione e rendiconto.