Fondone 2021, utilizzo e restituzione
Il Fondo funzioni 2021 e gli altri fondi Covid 2021 (es. quota contribuzione TARI 2021 utenze non domestiche ex art. 6 DL 73/2021; oppure quota buoni alimentari, locazioni utenze ex art. 53 DL 73/2021) dovranno essere utilizzati da Comuni, Province, Città Metropolitane, entro il 31 dicembre 2021. Stessa cosa per quanto riguarda le quote di avanzo vincolato 2020 per le stesse voci. In caso di mancato utilizzo da parte degli enti locali, le somme saranno restituite allo Stato, secondo diverse modalità applicative (versamento al bilancio dello Stato e decurtazione trasferimenti).
Naturalmente l’utilizzo delle risorse Covid deve rispettare criteri di rigore, come sempre seguiti dagli enti locali, e dimostrare l’inerenza con il Covid.
Tra le misure più utili rientrano certamente la copertura di minori entrate tributarie e tariffarie; poi contributi alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia in termini di pregiudizio economico; quindi i contributi alle società partecipate, per compensare minori ricavi e maggiori costi dovuti alla pandemia, evitando tuttavia di non cadere nel divieto di soccorso finanziario, come da art. 14 Dlgs 175/2016 e smi – Tusp. Utile guida per i contributi alle società partecipate è data dalla delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 18/2020.
Sono possibili anche contributi alle famiglie in stato di disagio economico a seguito della pandemia, secondo criteri che saranno definiti dal settore servizi sociali.
Nei contributi, l’importante è evitare il criterio “a pioggia” e tenere sempre presenti criteri di inerenza con il Covid.