Fondone 2021, criteri di riparto e rettifiche
Il riparto del Fondo Funzioni 2021, ai sensi art. 1 commi 822 e seguenti Legge 178/2020, ha lasciato molti dubbi negli enti locali. Cerchiamo di riprendere la questione utilizzando considerazioni svolte in sede ANCI.
Il riparto delle risorse del fondo 2021 ha seguito criteri differenti rispetto a quelli del 2020, determinando in alcuni casi importi significativamente inferiori a quanto ottenuto lo scorso anno, pur tenendo conto della riduzione delle risorse complessive stanziate.
Lo stesso si è basato prevalentemente sulle risultanze delle certificazioni dell’anno 2020, che gli enti hanno dovuto presentare entro lo scorso 31 maggio a mente del Dm 1 aprile 2021, sia per stimare il fabbisogno in termini di minori entrate per il 2021 e sia per considerare le eccedenze o le carenze di risorse che gli enti hanno evidenziato nel 2020.
Il punto di partenza è quindi la certificazione presentata relativa all’anno 2020.
Il primo dato evidenziato dal decreto di riparto è il saldo complessivo della stessa (saldo complessivo netto), dato dalla differenza tra l’importo del fondo 2020 assegnato e il saldo delle minori/maggiori entrate Covid-19 e delle maggiori/minori spese Covid-19, entrambe al netto dei ristori statali. Tuttavia, molti enti hanno riscontrato che il dato riportato nella tabella allegata al decreto non coincide con quello della certificazione presentata. Ciò in quanto i dati della certificazione sono stati rettificati dal Ministero.
Gli enti, senza avere alcuna comunicazione formale da parte del Ministero (solo annunciata da quanto si legge da alcuni documenti elaborati dall’Ifel) e, quindi, senza avere la possibilità di alcun contraddittorio in merito, si sono visti modificare i dati, pur a fronte di una certificazione sottoscritta non solo dal responsabile finanziario, ma anche dai revisori.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che queste variazioni sono dovute non solo a errori materiali o altre rettifiche, ma anche alla modifica del dato certificato relativo alla riduzione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) 2020, derivante dalla sostituzione delle entrate ordinariamente reperite dall’ente oggetto di accantonamento al Fcde con le entrate provenienti dallo Stato.
In particolare, il tavolo di confronto previsto dall’articolo 106 del Dl 34/2020 ha ritenuto opportuno, nel caso in cui l’ente avesse dichiarato delle variazioni di entrata negative (senza considerare Tari e imposta di soggiorno), determinare una quota di minori spese da Fcde forfettaria, non inferiore al 10 per cento del fondo 2020 assegnato al netto della quota Tari. In altri termini, pur se gli enti non hanno operato alcuna riduzione dello stanziamento iniziale di bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità 2020 (calcolato sulla stima pre covid delle entrate e, quindi, in misura spesso similare al 2019), fondo confluito quindi nell’avanzo accantonato, per il tavolo la riduzione delle entrate avrebbe dovuto comportare l’indicazione tra le minori spese Covid-19 di un minor importo del Fcde, calcolato in modo forfettario nella misura minima tra il 10 per cento dell’assegnazione del fondo 2020 (al netto Tari) e il 10 per cento del Fcde stanziato nel bilancio di previsione. Anche se, per la verità, dal Dm 1 aprile 2021 è giunta invece l’indicazione di riportare nella certificazione la riduzione dello stanziamento definitivo del Fcde 2020 del bilancio 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle riduzioni direttamente correlate alle riduzioni delle entrate proprie coperte con le risorse.
A quanto sopra si sono aggiunte altre rettifiche del saldo della certificazione dovute alla “normalizzazione” delle minori spese dichiarate, per eliminare i casi di mancata indicazione delle stesse o di loro incoerenza, e altre dovute alla errata valutazione degli effetti delle politiche autonome.
Suddette rettifiche hanno frequentemente condotto a un miglioramento del saldo della certificazione e, quindi, all’aumento dell’eccedenza di risorse 2020 rispetto alle minori/maggiori entrate e maggiori/minori spese, alla quale dovrebbe corrispondere un maggiore importo che deve confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione (e quindi la necessità di rivedere ulteriormente l’allegato al rendiconto 2020 relativo al risultato di amministrazione e quello riferito all’elenco analitico delle risorse vincolate). Con riduzione dell’avanzo libero o peggioramento del disavanzo.
Tuttavia, in merito all’adeguamento delle quote vincolate del risultato di amministrazione alla certificazione rettificata, occorre considerare due aspetti. Il primo, è che questa rettifica è stata operata al momento solo per quantificare le risorse del fondo 2021, rinviando a una fase successiva la comunicazione formale da parte del Ministero. Ciò significa che, prima di adeguare le quote dell’avanzo vincolato, occorrerà attendere la comunicazione formale e l’esito del contraddittorio con il Ministero. Il secondo è che, in ogni caso, la norma introdotta dal D.L. 77/2021 art. 15 bis, renderà possibile adeguare i sopra indicati prospetti riferiti al risultato di amministrazione 2020 con provvedimento del responsabile finanziario, sentiti i revisori, salvo che l’adeguamento non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
La rettifica operata sulla certificazione 2020 ha avuto inoltre anche un effetto negativo sulle risorse assegnate nel 2021. Ciò in quanto il fabbisogno 2021 nasce dalla stima delle minori entrate 2021, determinata in base a quanto certificato per il 2020, senza considerare l’imposta di soggiorno e la Tari, stima rettificata, oltre che per quanto sopra evidenziato, anche delle minori spese per i contratti di servizio e per la variazione dell’onere da Fcde. Nel calcolo del fabbisogno è stato rettificato altresì il trasporto pubblico locale, in misura pari al 25 per cento della variazione di entrate 2019/2020, e il calo di gettito Imi e Imis dovuto agli interventi di adeguamento alla normativa nazionale (per i Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento). Ulteriormente, l’eccedenza delle risorse del fondo 2020, rispetto all’utilizzo delle stesse, ha ridotto per pari importo le assegnazioni 2021. Infatti, la quantificazione dell’importo spettante a ogni ente è stata operata considerando il fabbisogno per minori entrate nette, come sopra determinato (a cui è stato aggiunto per tutti il ristoro specifico per la perdita di gettito dell’addizionale comunale Irpef, stimato in 150 milioni di euro) e le risultanze della differenza tra lo stanziamento del fondo 2020 (al netto della quota Tari) e quanto indicato nella certificazione (rettificata) – saldo complessivo netto 2020. Qualora il fabbisogno totale 2021 (fabbisogno per minori entrate nette più quota addizionale comunale Irpef) risulta inferiore al saldo complessivo netto 2020 (positivo) sommato con l’acconto del fondo 2021 già distribuito – cioè in altri termini le risorse avanzate nel 2020 e l’acconto del fondo 2021 già incassato, l’ente riceve solo il ristoro per il minor gettito dell’addizionale comunale Irpef (a cui si aggiunge la soglia minima di 2 euro pro capite). Qualora, invece, il fabbisogno totale 2021 è superiore al saldo complessivo netto 2020 (positivo), l’ente riceve la differenza, oltre alla quota relativa all’addizionale comunale Irpef (salvo la rettifica operata per garantire la quota minima di 2 euro ad abitante per tutti gli enti). In definitiva, se l’eccedenza della certificazione 2020 rispetto al fondo assegnato aumenta, si riduce in maniera corrispondente lo stanziamento per il 2021, secondo la logica che l’ente deve in questo caso utilizzare le risorse confluite in avanzo.
Se invece il saldo complessivo netto della certificazione 2020 è negativo, l’ente è ristorato comunque per l’intera differenza. Vale a dire che viene riconosciuto al Comune nel 2021, con l’assegnazione di una maggiore quota del fondo 2021, la parte di minori entrate/maggiori spese Covid per il 2020 non coperte dal fondo 2020.
In definitiva, la riduzione delle risorse assegnate agli enti, rispetto a quella attesa da molti, è imputabile sia all’eccedenza del fondo 2020, da utilizzarsi nel 2021, e sia anche alle rettifiche apportate alle risultanze della certificazione 2020, che hanno a loro volta inciso ulteriormente aumentando la predetta eccedenza (e quindi riducendo l’assegnazione 2021) e riducendo in molti casi il fabbisogno per minori entrate 2021, determinato sulla base dei dati 2020 rettificati.
La mancanza di regole certe sul riparto ha portato i Comuni a prevedere entrate relative al fondo di importo superiore, con conseguenti problemi di adeguamento. Anche la rettifica alla certificazione, avvenuta per il momento senza la possibilità di un reale contraddittorio, ha destabilizzato gli enti, ma sul punto si conferma l'opportunità di non procedere ad alcuna rettifica in attesa della comunicazione specifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
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