Fondone 2021, considerazioni generali sul riparto
Il Ministero Economia e Finanze ha comunicato l’orientamento di valorizzare le risultanze delle certificazioni Fondo funzioni fondamentali 2020 alla data di osservazione del 29 giugno 2021, trasmesse ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, “Decreto certificazione”, al fine di stimare il fabbisogno per l’anno 2021 (minori entrate, al netto delle minori spese dichiarate dagli enti per contratti di servizio e per variazioni del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - FCDE) di ciascun ente, nonché al fine di tenere conto di eventuali eccedenze/carenze di risorse per l’anno 2020.
Il Ministero conferma che le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze possono essere utilizzate sia per ristorare le perdite di gettito 2021 sia per far fronte nel 2021 a maggiori spese connesse all’emergenza da COVID-19.
Considerando il totale dei Comuni, le risorse disponibili per l’anno 2021, determinate dagli stanziamenti previsti per lo stesso esercizio (pari a 1.350 milioni di euro) e dalle eccedenze quantificate per l’anno 2020 sulla base delle certificazioni trasmesse dai Comuni, oltre chè da Unioni di comuni e da Comunità montane (pari a 1.348,3 milioni di euro), sono pari a 2.698,3 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno complessivo stimato per l’anno 2021 di 1.936,2 milioni di euro, tenendo conto delle certificazioni 2020 e dei correttivi per gli errori nelle certificazioni.
Tuttavia, Il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare integralmente il saldo per l’anno 2021, pari a 1.150 milioni di euro, in considerazione sia della provvisorietà della stima di perdita di gettito, sia della circostanza che nella stima di fabbisogno 2021 non è inclusa la stima delle maggiori/minori spese.
Il Ministero, tenendo conto delle risorse disponibili e di una perdita stimata dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021 pari a 150 milioni di euro, ha espresso l’orientamento di procedere al riparto del saldo 2021, finalizzando le risorse disponibili in tre ambiti di riparto:
- ristoro dei fabbisogni 2020 come riportati dalle certificazioni, non soddisfatti dai contributi assegnati (saldi 2020 negativi), per 232,6 mln. di euro;
- euro 80 milioni sulla base dei criteri e delle modalità di riparto già utilizzati per l’acconto 2021 a titolo di ristoro delle perdite previste a titolo di Addizionale comunale Irpef;
- euro 837,4 milioni, sulla base dei fabbisogni 2021 di cui al paragrafo “Criteri e modalità di riparto del saldo di 1.150 milioni di euro” (5° step)
E’ stato inoltre considerato:
- tenere conto dell’acconto 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui Decreto Ministro dell’interno 14 aprile 2021;
- non considerare, in analogia a quanto già avvenuto nell’anno 2020 e per l’acconto 2021, i prelievi su imposta di soggiorno e contributo di sbarco, in quanto la legge ha previsto uno specifico ristoro, pari a 350 milioni di euro, per assicurare l’integrale copertura delle perdite connesse a tali prelievi (DL 41/2021 art. 25);
- non considerare nelle stime la TARI e la TARI-Corrispettivo, in quanto la legge ha previsto specifici interventi in materia di politiche agevolative per le utenze non domestiche (DL 73/2021 art. 6) e di sostegno alle famiglie, che prevedono, tra l’altro, la possibilità di erogare contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (DL 73/2021 art. 53);
- tenere conto delle stime fornite per l’anno 2021 dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali del proprio territorio, relative alle riduzioni di gettito derivanti da interventi di adeguamento alla normativa nazionale in materia di IMI.
In ogni caso, l’art. 106 comma 1 (come modificato dalla Legge 178/2020) prevede la regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante apposita rimodulazione dell'importo in favore di ciascun ente, entro il 30 giugno 2022. Di conseguenza, solo successivamente all’acquisizione e valutazione delle certificazioni 2021, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione e all’eventuale versamento in favore del bilancio dello Stato, come previsto dalla Legge 178/2020art. 1 comma 823.