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Fondone 2020, sono arrivate le rettifiche MEF

Rispettando la scadenza del 30 settembre 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso agli enti locali la proposta di rettifica delle certificazioni Fondo Funzioni Fondamentali e Fondi Covid 2020, trasmesse entro il 31 maggio 2021.

In alcuni casi la rettifica al certificato deve essere necessariamente recepita da parte dell’Ente. In altri casi invece il Comune può confermare il dato o accogliere parzialmente lo stesso. Ad esempio, deve essere recepita la rettifica relativa alla non corretta certificazione degli effetti di variazione aliquota Fondo Funzioni Fondamentali, come nel seguente CASO.

La rettifica del certificato Fondo funzioni fondamentali e Fondi Covid 2020 potrà comportare l’esigenza di rideterminare il risultato di amministrazione, a cura del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 15 bis DL 77/2021. Occorre quindi rifare i calcoli e verificare gli effetti sul rendiconto 2020 (se necessario inviare mail a: info@gruppodelfino.it)

Riprendiamo i passaggi salienti di questa rettifica.

Innanzitutto partiamo dal comunicato MEF RGS del 05 agosto 2021:

Comunicato relativo a chiarimenti in merito alle misure correttive adottate ai fini del riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riflessi sulla certificazione COVID-19 anno 2020.

Come dettagliatamente indicato nell’Allegato A – Nota metodologica comuni e nell’Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane, di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2021 (G.U. Serie Generale n. 193 del 13 agosto 2021, consultabile sul sito del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - al link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-30-luglio-2021), concernente il riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – ai fini del riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021, sono stati apportati alcuni correttivi statistici al modello della certificazione COVID-19, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021.

A tal proposito, si precisa che i richiamati correttivi statistici sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021. Tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.

Le eventuali anomalie riscontrate nelle risultanze delle certificazioni 2020 saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, da inviare agli enti locali interessati entro il mese di settembre 2021. Entro il successivo 30 novembre 2021, gli enti locali interessati dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione.

A tal proposito, si sottolinea che le rettifiche da apportare saranno utili ai fini della verifica finale della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante apposita rimodulazione dell'importo in favore di ciascun ente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Dalle analisi poste in essere dal Tavolo di confronto è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluso il FCDE) ed in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).

Vediamo le criticità riscontrate e le correzioni effettuate dal MEF ai fini della valutazione del fabbisogno 2021 e delle eccedenze/carenze di risorse per l’anno 2020 – come evidenziate nella nota metodologica per il riparto del fondo funzioni 2021.

a) importi negativi: il Decreto certificazione, disciplinante i modelli e le modalità di compilazione della certificazione 2020, ha espressamente escluso l’inserimento di dati negativi. Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di corretta rappresentazione degli accertamenti 2020 e/o 2019 per gli enti che nel corso dei richiamati esercizi sono stati oggetto di fusione e/o trasferimento di funzioni, il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato l’inserimento di importi negativi in casi eccezionali e solo al fine di permettere un confronto omogeneo dei dati relativi alle due annualità. Ciò premesso:

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne a1) e b1) della Sezione 1 del modello COVID-19, non sono state apportate rettifiche al modello, sia per i casi autorizzati dal richiamato Ministero sia per gli altri casi; dall’analisi dei casi residuali degli importi negativi inseriti nelle colonne a1) e b1), il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non apportare modifiche, in quanto gli importi inseriti dagli enti sono apparsi finalizzati a permettere un confronto omogeneo tra i due esercizi;

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne Politiche autonome (d, e, f) della Sezione 1 del modello COVID-19, sono state rettificate le politiche autonome con segno positivo ed è stata adeguata la colonna h) della variazione di entrata;

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne d) ed e) della Sezione 2 del modello COVID-19, sono stati rettificati gli importi, attribuendo il segno positivo e valorizzate correttamente le minori/maggiori spese certificate;

b) mancata valorizzazione della colonna a) Accertamenti 2020 della Sezione 1 del modello COVID-19: non avendo l’ente valorizzato alcuna entrata, sembra certificato come perdita l’importo complessivo dell’entrata stessa. Tale risultato è evidentemente inattendibile e, pertanto, viene considerato un saldo complessivo 2020 da certificazione pari a zero;

c) errata valorizzazione politiche autonome: dalle analisi puntuali del Ministero dell’economia e delle finanze è emerso che diversi enti hanno valorizzato le politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe. Come già anticipato, al fine di acquisire le informazioni complete e corrette per la regolazione finale che, si ricorda, sarà relativa al biennio 2020-2021 ed avverrà entro il 30 giugno 2022, il richiamato Ministero provvederà a segnalare con note ufficiali le eventuali anomalie riscontrate, al fine di provvedere alle necessarie rettifiche. Di conseguenza, ai soli fini del riparto del saldo 2021, il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno valutare per l’addizionale IRPEF la coerenza delle politiche autonome valorizzate dagli enti sulla base di quanto riportato nella banca dati delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (dati di fonte MEF); per quanto concerne invece l’IMU e le altre entrate minori, sono state confermate le informazioni fornite dagli enti nella misura del 30% degli importi indicati.

Per effetto del richiamato correttivo, le minori entrate da politiche autonome non considerate ai fini del riparto ammontano a circa 18 milioni di euro.

d) FCDE: solo circa n. 1.500 enti hanno valorizzato nella Sezione 2 del modello COVID-19 minori spese nella voce “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente”, per un importo complessivo di circa 352 milioni di euro. La richiamata voce doveva essere valorizzata con l’importo relativo alla riduzione dello stanziamento definitivo del FCDE derivante dalla sostituzione delle entrate ordinariamente reperite dall’ente, oggetto di accantonamento al FCDE, con le entrate provenienti da risorse statali (fondo ex art. 106).

Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno in caso di variazione di entrata (Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C), Sezione 1, del modello COVID-19), al netto dell’imposta di soggiorno e della quota TARI:

- positiva: non procedere a rettifica dei valori inseriti dagli enti;

- negativa: determinare una quota di minori spese da FCDE non inferiore al 10% dell’assegnazione complessiva fondo ex art. 106, anno 2020, al netto della quota TARI- TARI-Corrispettivo. Nel caso di importo dichiarato dagli enti superiore a tale soglia minima, l’importo dichiarato non è stato alterato.

Per effetto del richiamato correttivo la quota di minori spese riconducibile alle variazioni del FCDE 2020 è stata rideterminata in 472 milioni di euro (+ 120 milioni di euro, rispetto all’importo certificato).

e) minori spese (diverse da FCDE): circa n. 2.000 enti non hanno dichiarato minori spese all’interno della Sezione 2 del modello COVID-19 e, in alcuni altri casi, gli importi dichiarati non risultano coerenti con le variazioni degli impegni 2020 rispetto al 2019. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno normalizzare le minori spese dichiarate, al fine di abbattere i casi di assenza o incoerenza, fissandole al valore corrispondente, per i comuni, al 35° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e perdite registrate sulle entrate corrispondenti, come riscontrato per fascia di popolazione; per le unioni di comuni e le comunità montane, al valore corrispondente al 25° percentile del rapporto stesso.

Per effetto del richiamato correttivo la quota delle minori entrate alla base del fabbisogno 2021 si riduce di circa 804 mln. di euro. Considerando le minori spese da FCDE opportunamente riproporzionate alla base netta delle minori entrate 2021, il valore complessivo delle minori entrate di riferimento ammonta a circa 1.553,6 milioni di euro.

f) errata valorizzazione della sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati” modello CERTIF-19: circa n. 1.300 enti hanno valorizzato la Sezione dedicata del modello CERTIF-19 in modo non coerente con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19 (es. Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F), inferiori agli importi dichiarati nella richiamata sezione CERTIF-19). Nel caso di valore negativo del Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F), si considera come avanzo vincolato dei ristori specifici di spesa in valore assoluto l’intero importo negativo della cella “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)” del modello COVID-19.