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Fondone 2020, sanzioni rinviate di un anno

L’art. 13 comma 2-ter DL 1212021 in conversione in legge rinvia di un anno, al 2023, l’applicazione della sanzione finanziaria prevista, dall’articolo 39, comma 3, del D.L. n. 104/2020, per comuni, province e città metropolitane che hanno beneficiato nel 2020 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali ed hanno trasmesso la certificazione attestante la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il temine perentorio del 31 maggio 2021.

La sanzione in questione consiste in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) ovvero del fondo di solidarietà comunale, in misura percentuale alle risorse attribuite all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022 – ora 2023.

La percentuale di riduzione nel triennio delle risorse attribuite è commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2021:

- riduzione dell'80 per cento delle risorse attribuite, in caso di trasmissione tardiva ma entro il 30 giugno 2021,

- del 90 per cento, in caso di trasmissione della certificazione nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021,

- del 100 per cento delle risorse attribuite, in caso di mancata trasmissione della certificazione entro la data del 31 luglio 2021.