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Fondo Tari DL Sostegni, riparto su istanza

In merito ai fondi effettivi (non figurativi) agevolazioni TARI 2021 per le utenze non domestiche. di cui art. 6 DL 73/2021, alcuni Comuni stanno pensando di concedere riduzioni generalizzate sulle diverse categorie economiche di riferimento senza considerare una diretta correlazione tra attività e periodo di chiusura. Tali riduzioni possono essere proporzionate in senso verticale, tra le categorie, o in senso orizzontale, all’interno delle categorie, utilizzando pesi diversi. In questo modo l’avviso di pagamento della TARI sarà emesso già al netto dell’agevolazione.

La norma in questione invece, fa riferimento comunque ad istanze presentate dai contribuenti, relativamente alle chiusure e alle restrizioni subite durante il 2021.

Quindi risulta più corretto procedere con l’emissione di avvisi di pagamento al lordo delle riduzioni e gestire le agevolazioni a seguito dell’emissione di bandi e successiva relativa istruttoria da parte dell’ufficio.

Le riduzioni possono essere applicate sia sulla sola parte variabile, sia sulla sola parte fissa, sia su entrambe.

Richiamo normativo:

DL 73/2021 art. 6 - Agevolazioni Tari

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
  2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.