Fondo speciale equità livello servizi: dal 2029 asili e trasporto alunni escono dal fondo. Il sociale dal 2030. Ricalcolo FSC

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 494-500, L. 213/2023) ha sottratto dal Fondo di solidarietà comunale le quote perequative relative a servizi sociali; asili nido; trasporto scolastico degli alunni con disabilità, facendole confluire nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

Per asili nido e trasporto disabili il finanziamento nel Fondo speciale è previsto fino al 2028; per i servizi sociali il finanziamento nel Fondo speciale prosegue fino al 2030.

Nel bilancio 2027-2029, annualità 2029 asili nido e trasporto disabili non dovrebbero più essere iscritti come trasferimenti dal Fondo speciale, essendo terminata la fase di finanziamento dedicato al 2028 (con certificazione target su annualità 2027); il relativo fabbisogno dovrebbe essere assorbito nel sistema perequativo ordinario e quindi nel Fondo Solidarietà Comunale, secondo le modalità che saranno definite dai successivi provvedimenti attuativi. Per i servizi sociali ci sarà ancora un finanziamento specifico nel Fondo speciale equità livello servizi fino al 2030.

Circa la quantificazione, non è possibile riportare sul 2029 - come fondo di solidarietà comunale - la spettanza degli anni precedenti. Il FSC viene annualmente determinato sulla base dei criteri di riparto vigenti (fabbisogni standard, capacità fiscali, perequazione, obiettivi di servizio e successive modifiche normative). Pertanto l'importo da prevedere nel 2029 o 2030 non può essere assunto automaticamente pari a quello del 2027 senza una specifica disposizione normativa o il relativo riparto FSC dell'anno interessato.

Non a caso, la dotazione del Fondo speciale livello servizi (FELS) è pari a:

- euro 858.923.000 per il 2025;

- euro 1.069.923.000 per il 2026;

- euro 1.808.923.000 per il 2027;

- euro 1.876.923.000 per il 2028;

- euro 725.923.000 per il 2029;

- euro 763.923.000 per il 2030.

La previsione di bilancio 2027-2029, annualità 2029, inizialmente non considererà tale quota e sarà aggiornata quando saranno pubblicati i criteri e i riparti relativi all'annualità interessata.


Richiamo normativo:

art. 1, commi 494-500, L. 213/2023:

494. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031».

495. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-quinquies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 2026» sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e» e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse;

4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse;

5) il nono periodo è soppresso;

b) alla lettera d-sexies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole: «, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse;

2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse;

3) l'ottavo periodo è soppresso;

c) alla lettera d-octies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole « a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse;

3) il quarto periodo è soppresso;

d) dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti:

« d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione “Servizi sociali”;

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162».

496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione « Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; [157]

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

497. Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.

498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

499. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.

500. Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.