Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi a partire dal 2025
Il disegno di legge di bilancio 2024, prevede per ora all’art. 84 l’istituzione – A PARTIRE DAL 2025 - di un Fondo statale speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.
Come rileva il Servizio studi del Senato, il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all’interno di quest’ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall’articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.
L’articolo disciplina la dotazione del nuovo Fondo, sostanzialmente corrispondente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dall’articolo 83 del disegno di legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.
Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale, disposta dall’articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio.
L’articolo disciplina, inoltre, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.
La dotazione del Fondo è fissata in:
- euro 858.923.000 per il 2025;
- euro 1.069.923.000 per il 2026;
- euro 1.808.923.000 per il 2027;
- euro 1.876.923.000 per il 2028;
- euro 725.923.000 per il 2029;
- euro 763.923.000 per il 2030.
La dotazione del nuovo Fondo per gli anni dal 2025 al 2029 equivale all’entità delle riduzioni previste sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale dall’articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio. La dotazione del nuovo Fondo per il 2030, invece, assorbe la gran parte della riduzione del Fondo di solidarietà comunale prevista per il medesimo anno (pari a euro 835.905.000).
Il Fondo si esaurisce a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione da parte dell’articolo in esame.
Più specificamente:
a)le risorse del nuovo Fondo destinate al finanziamento dei servizi sociali comunali (sia nei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna) sono stanziate fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026;
b)le risorse del Fondo destinate all’incremento dei posti negli asili nido sono stanziate fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale;
c)infine, le risorse del Fondo destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili sono stanziate fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l’utilizzo di tali risorse al decreto del Ministro dell’interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo.
In collegamento con quanto previsto dall’articolo 84, comma 1, in merito all’orizzonte temporale di vita del nuovo Fondo, si ricorda che l’articolo 83, comma 2, del disegno di legge di bilancio (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), nell’aggiungere le lettere d-novies), d-decies) e d- undecies) all’art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia rifinanziato, a decorrere dal 2029, in misura pari a 1,1 miliardi di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi agli asili nido, e in misura pari a 120 milioni di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi al trasporto degli alunni con disabilità, nonché che il medesimo FSC sia rifinanziato, a decorrere dal 2031, in misura pari a circa 763,9 milioni di euro annui per il finanziamento dei servizi sociali comunali.
La riconfluenza delle risorse destinate al finanziamento dei LEP in queste tre materie all’interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica – come riporta la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio – determinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 in esame – cui è vincolata la destinazione delle risorse del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, le suddette risorse “perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione”, potendo riconfluire, dunque, all’interno del FSC, destinato alla perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.