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Fondo solo di parte stabile per gli enti in dissesto

La Corte Conti Sicilia, con parere n. 51/2022 ha espresso un parere relativo al caso in cui un Ente, che versi in una situazione finanziaria dissestata e che, nelle more dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e degli altri bilanci di previsione e rendiconti non deliberati dall'ente, abbia comunque regolarmente costituito il fondo risorse decentrate, possa procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.

Il Collegio evidenzia che: “gli enti dissestati possono costituire il fondo nella sua parte stabile essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile con l’unica eccezione delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; cioè l’ente conserva il potere/dovere di costituire il fondo seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da diposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.