Fondo solidarietà comunale 2024, manca la decurtazione spending review ordinaria
Il fondo di solidarietà 2024 è influenzato, mediante regolarizzo contabile, da quattro componenti:
1.conguagli fondo funzioni Covid (DM 19.06.2024 e art. 1 comma 506 e ss. Legge 213/2023)
2.restituzione ristori specifici di spesa Covid (diverse leggi di assegnazioni e DM 19.06.2024 e art. 1 comma 506 e ss. Legge 213/2023)
3.spending review informatica (art. 1 comma 850 Legge 178/2020)
4.spending review ordinaria (art. 1 comma 533 Legge 213/2023)
In termini di competenza, il Comune può disporre in entrata solo dell’applicazione dell’avanzo vincolato da fondi Covid (che applicherà in 4 anni) e della mitigazione di cui art. 1 comma 508 Legge 213/2023. La differenza è finanziata dal Comune con proprie risorse correnti.
Per gli enti a debito di conguaglio fondi Covid, il taglio al fondo di solidarietà comunale 2024 – IN TERMINI DI COMPETENZA - è pari alla somma delle quattro voci di cui sopra al netto dell’applicazione dell’avanzo vincolato 2023 da fondi Covid (nella misura di 1 / 4 ) e al netto della mitigazione (art. 1 comma 508 Legge 213/2023). Quindi tale differenza DEVE ESSERE FINANZIATA CON RISORSE CORRENTI.
Per gli enti a credito di conguaglio fondi Covid, i due tagli per concorso alla finanza pubblica spending review sono esposti al netto del credito Covid, ma devono essere contabilizzati al lordo, con conseguente regolarizzo contabile. Se la somma a credito è inferiore alla somma delle due voci di concorso alla finanza pubblica, il Comune deve finanziare la differenza con risorse correnti.
Per gli enti in posizione di indifferenza conguaglio fondi Covid (a saldo zero, ovvero né a credito né a debito) i due tagli per concorso alla finanza pubblica spending review sono finanziati da risorse correnti
Se il fondo di solidarietà non è capiente, il Ministero effettuerà trattenute su altre entrate comunali (ad iniziare dall’IMU) in applicazione dell’art. 1 commi 128 e 129 Legge n. 228/2012.
Ragionando sempre in termini di competenza, non di cassa, emerge che il fondo di solidarietà esposto sul sito della finanza locale risulta ad oggi al netto del taglio spending review informatica e della restituzione dei fondi Covid, sia fondo funzioni sia restituzione ristori specifici di spesa. Manca ancora la decurtazione del taglio spending review ordinaria di cui all’art. 1 comma 533 e ss. Legge 213/2013. Bisogna tenerne conto in sede di variazione di bilancio ordinaria (entro il 30 novembre 2024) altrimenti si utilizza impropriamente una quota di entrata che non esiste.