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Fondo solidarietà quota sociale, precisazioni

Il comma 792 art. 1 Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) dispone che Il Fondo di Solidarietà Comunale è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato.

Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

NE CONSEGUE che se la spesa sociale desumibile dal SOSE 2019 – DATI 2017 riclassificata come da DPCM è inferiore rispetto al fabbisogno standard monetario, il Comune deve utilizzare le risorse aggiuntive FSC vincolate ed avvicinarsi gradualmente al fabbisogno stesso.

Non è necessario che il Comune raggiunga immediatamente il livello del fabbisogno standard (Colonna A) dell’allegato al DPCM 01.07.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01.09.2021. Il Comune, infatti, è tenuto al raggiungimento dell’obiettivo nel limite delle risorse assegnate.

La Colonna B coincide con la spettanza Fondo di solidarietà comunale 2021 – rigo D6.

La Colonna C è la variazione dovuta all’aggiornamento della metodologia dei fabbisogni standard sul sociale e può avare segno positivo o negativo.

Attenzione, però: le risorse incrementali della dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021 – quota vincolata al sociale non sono da considerarsi integralmente aggiuntive per tutti i Comuni, in quanto parte di esse servono a compensare le minori risorse determinate, per alcuni Comuni, dal cambio della metodologia dei fabbisogni standard 2021 e, in ogni caso, a mantenere inalterato il livello del servizio già offerto.

Se il Comune non raggiunge l’obiettivo di servizio 2021, le risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale 2021 da vincolare per il potenziamento della spesa sociale sono determinate dalla Colonna D, ovvero dalla somma della Colonna B con la Colonna C.

Tuttavia, deve essere evidenziato un altro correttivo, derivante dal fatto che gli obiettivi di servizio 2021 sul servizio sociale sono stati conosciuti dai Comuni solo il 1 settembre 2021, ad anno 2021 avanzato. Quindi, le risorse del Fondo si solidarietà comunale 2021 da vincolare per raggiungere l’obiettivo di servizio non sono quelle della Colonna D, bensi al valore più basso tra la colonna D e la variazione complessiva del Fondo di solidarietà tra il 202° e il 2021 (Colonna E).

Quali Comuni devono rendicontare l’utilizzo delle risorse aggiuntive effettive (Colonna F)? Solo quelli che hanno una spesa storica riclassificata (dati 2017) inferiore al fabbisogno standard 2021.

Quali Comuni devono essere monitorati circa il livello dei servizi sociali ? Tutti.

DPCM 01.07.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01.09.2021

Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

Articolo 1

  1. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021, sulla base della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021, che fa parte integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario indicano anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio - Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota tecnica allegata al presente provvedimento.
  2. La scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, sarà pubblicata, entro il 31 luglio 2021, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformità con le disposizioni di cui al presente decreto, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla nota tecnica.
  3. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio di cui al comma 2, integrata dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio può essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.
  4. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della comunicazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.