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Fondo solidarietà comunale quota sociale, nuovo allegato al rendiconto

Il rendiconto 2021 avrà un nuovo allegato, la certificazione e la relativa relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021, come da Dpcm 01.07.2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 01.09.2021 “Obiettivi di servizio e modalità d monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali". Oggetto della rendicontazione è la quota vincolata ricevuta dai Comuni come quota aggiuntiva vincolata nell’ambito del fondo di solidarietà comunale.

La certificazione e la relazione devono essere allegate al rendiconto e inviate con modalità telematica a SOSE spa. In caso di mancata trasmissione, i Comuni subiranno una pesante sanzione, pari al taglio del finanziamento ricevuto a valere sul Fondo di solidarietà o, in caso di incapienza, sull’IMU.

Le istruzioni per la certificazione sono contenute nel seguente documento pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Sato e si riflettono nella nota tecnica allegata al DPCM citato.

La nuova disposizione trova origine nel comma 792 art. 1 legge 178/2020:

“Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

La tabella allegata al DPCM del 1 luglio 2021 riporta i seguenti dati:

Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 (A)

Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016 (B)

Variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia del sociale (C)

Somma tra Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln e variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia (D = B+C)

Differenza FSC 2021-2020 (E)

Risorse effettive aggiuntive (F = Minimo (D,E))