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Fondo solidarietà comunale quota sociale, le risorse sono quelle in colonna F

Per la quantificazione delle risorse aggiuntive Fondo di solidarietà comunale 2021 da dedicare al potenziamento del servizio sociale, il DPCM 1 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2021, evidenzia i seguenti elementi:

- Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 (A)

- Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016 (B)

- Variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia del sociale (C)

- Somma tra Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln e variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia (D = B+C)

- Differenza FSC 2021- 2020 (E)

- Risorse effettive aggiuntive (F = Minimo (D,E)

La colonna B corrisponde al rigo D6 inserito nella spettanza Fondo di solidarietà comunale 2021 pubblicato sul sito web Ministero Interno. La colonna F indica le risorse aggiuntive effettive tenuto conto della variazione del metodo adottato per la determinazione dei fabbisogni standard sul sociale.

Il valore da prendere in considerazione sarebbe quello della colonna D, ma siccome nel 2021 le informazioni sono state pubblicate tardivamente (1 settembre) quest’anno i valori da considerare sono quelli della colonna F dell’allegato 1 al DPCM.

I Comuni tenuti alla rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive di cui alla colonna F sono quelli che evidenziano il valore riportato nella colonna A, relativo al fabbisogno standard funzione sociale 2021, superiore alla spesa storica riclassificata per servizi sociali.

Per riclassificare la spesa storica per servizi sociali utilizzata ai fini del calcolo del fabbisogno standard 2021, occorre utilizzare il Questionario SOSE dei fabbisogni standard FC40U (dati relativi al personale e dati contabili) già trasmesso dagli enti, contenente i dati, considerati alla data del 27 ottobre 2020, e relativi all’anno 2017.

Come bene evidenziato dall’ANCI, tutti i comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario dovranno indicare anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota tecnica . La scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, sarà pubblicata, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni.

Il raggiungimento dell’ obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da allegare al rendiconto annuale dell’ ente e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell’ obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell’ avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all’ ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.

In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, i comuni si vedranno ridotte le spettanze del fondo per l’anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, a valere su qualunque altra assegnazione finanziaria loro dovuta.

E’ quindi urgente che gli enti verifichino la propria situazione in tempo utile a porre in essere le eventuali azioni per potenziare, entro il termine dell’ esercizio corrente, la spesa sociale dell’ ente e poter di conseguenza rendicontare di aver utilizzato le somme loro assegnate.