← Indietro

Fondo solidarietà comunale e tempi bilancio, Governo e Anci non concordano

La Conferenza stato città ha analizzato in settimana i seguenti punti:

  1. Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024. Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Osservazioni in merito al decreto interministeriale 25 luglio 2023 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42”. (Richiesta Anci). Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Chiarimenti in merito al coordinamento tra l'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e l'articolo 204 del TUEL, inerenti il ​​livello di progettazione richiesto per l'attivazione di mutui, da parte degli enti locali. (Richiesta ANCI). Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162. (Richiesta UPI). Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Questa norma riguarda in particolare:

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: 11

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;20

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

L’esito della Conferenza è stato sconfortante, in quanto sui primi due punti, ovvero quelli più importanti, non è stato trovato l’accordo.