Fondo solidarietà comunale deve essere agganciato ai LEP
La Corte Costituzionale, con sentenza 220/2021 in materia di FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, pur NON ritenendo fondate LE CENSURE SUI TAGLI, ha sancito che STATO DEVE INDIVIDUARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI, SPECIE IN VISTA DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR
Non è dimostrato che i tagli del Fondo di solidarietà comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni. In ogni caso, il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali.
La Corte costituzionale, dopo un’accurata istruttoria, ha dichiarato non fondate le questioni proposte dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, poiché non è stato adeguatamente dimostrato che i tagli al Fondo avrebbero ostacolato lo svolgimento delle funzioni dei comuni. La Corte ha osservato che le norme sull’assetto finanziario degli enti territoriali «non possono essere valutate in modo “atomistico”, ma solo nel contesto della manovra complessiva», e che nel caso di specie si deve tener conto anche delle risorse trasferite agli enti locali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al contempo, i giudici costituzionali hanno valutato negativamente il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati, indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano dunque «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». La definizione dei LEP, oltre a «rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), appare particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
Nel ricorso si sosteneva anche l’illegittimità dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la mancata considerazione dell’aggiornamento dei valori catastali degli immobili. In proposito, la Corte ha osservato che «i dati emersi – tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, quanto dalla documentazione depositata – sugli effetti in termini di “shock perequativo” subiti da circa 4100 enti in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani». Tali criticità – si legge nella sentenza – non dipendono dalla norma impugnata, «ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato discende da questo mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, e, dall’altro lato, è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC».
I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, in quanto riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La Legge 42/2009 sul federalismo fiscale ha definito un rapporto diretto tra la definizione dei Lep e la determinazione di costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali. Se lo Stato definisce un livello essenziale delle prestazioni, poi deve anche garantire a comuni, province, città metropolitane e regioni le risorse sufficienti per poterli erogare. In particolare deve garantire risorse per gli enti meno dotati di risorse, ad esempio perché con bassa capacità fiscale.
La Costituzione Italiana sancisce all’art. 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.