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Fondo risorse decentrate sulla sicurezza urbana

La Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 209/2022, ha affrontato la richiesta di parere in merito alla possibilità, in assenza di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale dell’anno precedente, di incrementare il Fondo risorse decentrate senza includerle nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 con l’attivazione di un progetto di potenziamento dei servizi di controllo nell’anno in corso e con la sola verifica contabile di aver conseguito maggiori proventi riscossi nell’anno in corso rispetto all’anno precedente finanziati dai proventi contravvenzionali.

L’Ente ha chiesto inoltre se in caso di attivazione del progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale in corso d’anno il confronto, al fine di verificare se vi siano maggiori proventi riscossi rispetto all’anno precedente, vada considerato l’intero anno o solo il periodo di effettiva attivazione del progetto e l’analogo periodo dell’anno precedente.

La Corte Conti ha rilevato che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 7/2019/PAR, richiamata da Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 201/2019/PAR, ha rammentato che “le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti... Proprio in ragione di ciò, la programmazione dell’ente e il relativo bilancio devono contenere, rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l’attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto. Inoltre, la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza”; in tale contesto la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 369/2019/PAR, ha osservato che “è opportuno considerare che le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti dell’ARAN, non possono stabilizzarsi e, pertanto, andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo”.

Si pone, dunque, all’evidenza, un problema di tempestività nella costituzione e sottoscrizione del fondo risorse decentrate, all’interno del quale può essere prevista la corresponsione degli incentivi monetari collegati ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale previsti dall’art. 56-quater del CCNL 21.5.2018 e dall’art. 98 del CCNL 16.11.2022, considerato che tale fondo deve essere costituito e sottoscritto entro l’anno, mentre gli importi concernenti le riscossioni possono essere conosciuti nella loro esatta consistenza solo una volta terminato l’esercizio.

Nel primo anno di attivazione di tali progetti, dunque, la quota dei proventi di cui all’art. 208, comma 4, lett. c), finalizzata al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo e all’erogazione degli incentivi monetari di cui all’art. 56-quater del CCNL 21.5.2018 e dall’art. 98 del CCNL 16.11.2022, dovrà essere calcolata sulla base delle riscossioni effettuate nell’esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall’Ente, ed inserita nel fondo risorse decentrate.

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 5/SEZAUT/QMIG, tale quota rientra nell’ambito del divieto posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio, trattandosi di un progetto approvato in corso di esercizio per il quale non è possibile effettuare una comparazione in termini di incremento di riscossioni rispetto all’esercizio precedente, non disponendosi, prima del termine dell’esercizio, di dati certi con riferimento all’ammontare di tali riscossioni.

Nell’esercizio successivo, al contrario, ove il progetto di potenziamento venga nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate potrà escludersi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la quota dei proventi di cui all’art. 208, comma 4, lett. c) che deriva dall’eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi (come risultanti dai rendiconti approvati), con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l’analogo periodo dell’esercizio precedente, fermo restando l’assoggettamento al limite per il restante periodo temporale; tale incremento, infatti, può considerarsi correlato alla maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, alla stregua del principio enunciato dalla Sezione delle autonomie nel citata deliberazione n. 5/SEZAUT/QMIG (sul nesso eziologico che deve intercorrere, ai fini dell’esclusione dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra l’attuazione del progetto di potenziamento e le maggiori entrate riscosse per effetto dello stesso progetto, cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 3/2020/PAR).