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Fondo revisione prezzi a bilancio

L'art. 60 del Dlgs 36/2023 - codice dei contratti pubblici - dispone che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In considerazione del difficile scenario economico internazionale, è prevedibile un aumento dei prezzi dei servizi durante il 2025; pertanto appare prudente l'inserimento di uno specifico accantonamento in Missione 20 Programma 03 Titolo I Altri accantonamenti - fondo revisione prezzi - da finanziare con risorse correnti e da utilizzare durante l'anno tramite l'art. 176 Tuel.