Fondo pluriennale vincolato per debito di parte capitale decennale
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 317/2023, ha messo in evidenza un aspetto – solo apparentemente - insolito circa la formazione del Fondo Pluriennale Vincolato a seguito di debito decennale - pari a euro 900.000,00 - sorto a seguito di convenzione con Ferrovienord spa per cofinanziamento lavori, nel periodo 2014-2023.
Successivamente, nel 2016 il Comune, tramite il suo Commissario prefettizio, chiedeva un parere alla Corte (parere rilasciato con deliberazione n. 376/2016/PAR della Sezione di controllo della Lombardia) diretto ad acquisire indicazioni in ordine alla corretta contabilizzazione del suddetto cofinanziamento; inoltre, l’Ente domandava se, in caso di mancata realizzazione delle entrate previste a copertura finanziaria delle rate del debito, si potesse configurare la fattispecie di un debito fuori bilancio.
Nel parere di cui sopra (n.376/2016/PAR) richiesto dall’Ente, la Sezione aveva evidenziato come la copertura finanziaria per l’intera somma da riconoscere a Ferrovienord S.p.a., pari a 900.000 euro, doveva sussistere fin dal momento in cui il Comune si obbligava con la convenzione nei confronti della società che provvedeva alla realizzazione dell’opera. Infatti, la Sezione argomentava: “Nel caso di specie, si deve ritenere che il titolo giuridico per procedere all’impegno di spesa sussista (attesa l’assunzione dell’obbligo di finanziamento) e, conseguentemente, l’ente avrebbe potuto e dovuto procedere a registrare la spesa nell’esercizio di competenza, provvedendo poi (in occasione di ogni singola scadenza) all’impegno della rata tramite il fondo pluriennale vincolato in origine accantonato”.
La Corte, dunque, indicava nella costituzione del fondo pluriennale vincolato la procedura contabile corretta nel caso di impegno di spesa decennale, sottolineando che: “in relazione alle spese che presentino una rilevanza pluriennale (come nel caso di specie) superiore al triennio, pertanto, sopperiscono gli artt. 183, commi 3 e 5, t.u.e.l., che disciplinano l’utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, diretto a dare evidenza contabile alle spese, già gravanti sull’ente in forza dei principi sopra espressi, ma che superano l’arco temporale della relativa copertura finanziaria.”
Il parere inoltre proseguiva indicando come, in caso non si fosse seguito il procedimento contabile suggerito, si sarebbe potuto adottare una soluzione alternativa: “Laddove la relativa copertura non sia stata ab origine predisposta (si ripete, con entrate già accertate), come nel caso di specie, lo strumento procedimentale di spesa sarà costituito dalla variazione di bilancio necessaria a reperire le relative risorse (art. 193 t.u.e.l.), ovvero dalla copertura nel primo bilancio utile. Deve inoltre essere precisato, anche in relazione agli ulteriori profili sollevati dall’ente istante, che, ove non sia stato utilmente esperibile il procedimento sopra descritto, risulterà possibile provvedere anno per anno al riconoscimento delle relative poste debitorie come debiti fuori bilancio.”
A fronte della richiesta istruttoria, l’Ente non ha fornito alla Sezione indicazioni sull’avvenuta adozione di delibere del Consiglio comunale dirette a individuare le modalità di copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dalla convenzione.
In conclusione, nonostante ogni anno l’Ente abbia onorato regolarmente il pagamento della rata prevista dalla convenzione fino al completo rimborso del debito, elemento che evidenzia l’esistenza a posteriori di copertura finanziaria della spesa senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, va tuttavia rilevato che tale copertura finanziaria non sarebbe stata garantita dal riconoscimento nell’ambito della procedura regolare di formazione del bilancio mediante delibera consigliare (ex art.191 del TUEL) al momento della stipula della convenzione, così come previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n.118/2011 e del TUEL, disposizioni menzionate anche nel parere già più volte richiamato di questa Sezione n.376/2016/PAR.