Fondo pluriennale vincolato non può essere su un solo esercizio
La Corte Conti Emilia Romagna, con parere n. 184/2023 ha rilevato irregolarità contabile nell'imputare tutto il fondo pluriennale vincolato ad un solo esercizio.
La Sezione ricorda che l’istituto del FPV “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte cost., sent. n. 6/2017) e la criticità, ove rilevata, riverbera naturalmente i suoi effetti ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio: di talché, ove vi sia una “omessa ed errata applicazione degli istituti del nuovo ordinamento contabile armonizzato”, essa determina in concreto “una rendicontazione degli esercizi (…) totalmente inattendibile e preclusiva di un reale controllo sulla gestione finanziaria dell’ente” (Corte dei conti, Sezione Lombardia, del. n. 16/2019/PRSP) e di conseguenza “una grave irregolarità” contabile.
La reimputazione sistematica al solo successivo esercizio potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del Fondo pluriennale vincolato - “programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente” (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014)" p. 6), il cui scopo invece - come risultante dal D.Lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte cost., sent. n. 247/2017, Considerato diritto 9) afferenti le spese che ricadono su più esercizi.
La Sezione Autonomie richiama gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Nel par. 3 delle Linee di indirizzo della delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR vengono conferite indicazioni in tal senso, e viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici; in più viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l’elemento determinante per l’efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell’istituto del Fondo pluriennale vincolato il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il D.M. 1° marzo 2019, viene costituito sull’intero quadro economico all’atto dell’avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l’obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell’esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l’obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.