Fondo perdite partecipate: per l’accantonamento non rilevano gli utili successivi se non portati a copertura
In sede di parificazione del Rendiconto 2020 della Regione, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sicilia hanno rilevato il sottodimensionamento del Fondo perdite società partecipate di cui all’art. 21 del D.lgs. 175/2016. A seguito di contraddittorio, pur convenendo sulla necessità di adeguamento della posta, l’Amministrazione ha però contestato l’importo quantificato dai magistrati contabili sostenendo come “il suo valore finale debba essere, piuttosto, quantificato … al netto dell’utile … conseguito nell’esercizio 2019”.
Sul punto, la Corte ha affermato tuttavia che “un’interpretazione sistematica della vigente normativa e delle sue recenti evoluzioni (v. artt. 21 TUSP, 2425 c.c., legge stabilità 2014 n. 147/2013-art.1, commi 550 e segg.) permette di rinvenire fondate ragioni per sostenere che l’accantonamento non può essere decurtato degli eventuali utili conseguiti, finché esso non raggiunga un importo pari alle perdite della società.”. (Corte dei Conti Sicilia, deliberazione n. 2/2022/PARI)