Fondo perdite partecipate: modalità di accantonamento
In tema di fondo perdite partecipate ex art. 21 del D.lgs. 175/2016, la Corte dei Conti Valle d’Aosta (deliberazione n. 3/2022/PRSE), operando esplicito rinvio al disposto normativo, ha ricordato che “qualora le società partecipate presentino un risultato d’esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.
Sul punto i magistrati contabili hanno osservato come lo specifico riferimento al “risultato negativo di esercizio” sia necessariamente da ricondurre al “dato determinato esclusivamente a seguito di approvazione formale da parte del competente organo assembleare della società partecipata”. In tal senso, ““l’accantonamento dovrà essere effettuato nel primo bilancio successivo alla certificazione del risultato negativo”, il quale corrisponde al bilancio di previsione successivo”. Ulteriormente è stato precisato che la disposizione “consente all’Amministrazione, in fase di programmazione, di valutare come utilizzare le proprie risorse contemperando le finalità perseguite dalle società partecipate con le finalità perseguite con le altre procedure di spesa”, il che “non impedisce all’Ente partecipante, nell’ambito della verifica sull’andamento della gestione societarie, di valutare prudenzialmente di procedere ad accantonamenti anche prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio”.
In tal senso, non si rinviene nella norma un disposto ostativo ad un “accantonamento prudenziale effettuato ben prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio (ovvero anche rendiconto dell’ente locale riferito allo stesso esercizio, specie qualora, nel rispetto del principio della prudenza, sia ampiamente nota la situazione societaria e sia necessario accantonare a fondo rischi perdite partecipate per preservare gli equilibri di bilancio), restando invece obbligatorio, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016, l’accantonamento nel bilancio di previsione successivo e nel relativo rendiconto”.
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