Fondo perdite partecipate: la base di calcolo è il risultato d’esercizio
Censurato, dalla Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 6/2022/PRSE), un Ente locale che in sede di accantonamento al Fondo perdite partecipate, di cui all’art. 21 del TUSP, ha assunto quale base di calcolo il Patrimonio Netto (negativo) della società anziché il “risultato negativo non immediatamente ripianato” come dettato dalla norma.
I Magistrati, rilevando quindi l’insufficienza dell’accantonamento operato, hanno evidenziato “l’esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell’ammontare del fondo in considerazione, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio di bilancio”.