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Fondo opere indifferibili anche per interventi finanziati con il PNC

Il DL Aiuti Ter, in fase di pubblicazione, prevede all'art. 30 che il fondo per le opere indifferibili si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con il fondo complementare di cui DL 59/2021. In particolare:

ART. 30. (Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili)

1.Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, lettera c), numeri 12 e 13 e lettera d), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

2.A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l’ammontare di risorse pari al 15 per cento dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, l’Amministrazione finanziatrice, sentito l’ente locale, provvede all’annullamento della preassegnazione di cui al periodo precedente o della domanda di accesso.

3.Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della RGS, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

4.Le risorse preassegnate ai sensi del comma 1, sono poste a carico delle risorse autorizzate dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.