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Fondo obiettivo finanza pubblica, presentato il Decreto ministeriale

In attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in G.U., Il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

Ricordiamo che gli importi furono comunicati tempestivamente dalla stessa RGS prima ancora della scadenza del termine previsto per il 31 gennaio 2025. A prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riteniamo opportuno procedere celermenete alla relativa vazione di bilancio in Missione 20, Programma 03; Titolo I, Piano dei conti “Fondo obiettivi di finanza pubblica” Codice - U.1.10.01.07.000 - U.1.10.01.07.001


In particolare, rileva RGS, l’articolo 1 del richiamato decreto interministeriale, come disposto dal citato articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Sono esclusi dal predetto contributo:

gli enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;

gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l'Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;

gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono individuati nell’Allegato A “Nota metodologica comuni” e nell’Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane”, parti integranti del decreto interministeriale del 4 marzo 2025.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, parti integranti del predetto decreto.

Si rammenta che i predetti allegati sono stati già anticipati con comunicato pubblicato sul sito RGS del 12 febbraio 2025.

Si soggiunge, inoltre, che, come previsto dall’articolo 1, comma 785, della predetta legge n. 207 del 2024, a partire dal 2025, per i comuni, le province e le città metropolitane, nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 indica, altresì, all’articolo 2, puntuali disposizioni contabili per gli enti di cui sopra, connessi al contributo aggiuntivo di cui al comma 788 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 marzo 2025 con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.

Per maggiori chiarimenti e informazioni sulle modalità di contabilizzazione della voce “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, si rinvia a quanto meglio disposto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2025, (G.U. Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025), consultabile sul sito istituzionale delle RGS, sezione ARCONET, al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/

Infine, richiamando quanto disposto dall’articolo 1, commi 792 e 793 della legge n. 207 del 2024, il predetto decreto interministeriale del 2025 prevede altresì, all’articolo 3, la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in ciascun esercizio e nel caso di mancata trasmissione entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente.

Eventuali richieste di chiarimenti o di supporto possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it.