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Fondo obiettivi di finanza pubblica, occorre inserire a bilancio il nuovo codice piano dei conti senza rimandare alla BDAP

In riferimento all’accantonamento al nuovo fondo obiettivi di finanza pubblica di cui art. 1 comma 789 Legge 207/2024, la Commissione Arconet ricorda che gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 e che gli aggiornamenti dello schema di rendiconto si applicano a decorrere dal rendiconto 2025;

Circa il necessario aggiornamento del piano dei conti:

U.1.10.01.07.000 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”

U.1.10.01.07.001“Fondo obiettivi di finanza pubblica”

riguardante il Fondo obiettivi di finanza pubblica da adottare in occasione della variazione del bilancio che iscrive il Fondo obiettivi di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2025-2027, la commissione ricorda che gli enti che hanno stanziato il Fondo direttamente nel bilancio di previsione 2025-2027 in assenza della specifica voce del piano dei conti, dovranno procedere nel corso della gestione, con variazione, a riclassificarlo come Fondo obiettivi di finanza pubblica, con il codice previsto. Tali enti non sono tenuti a ritrasmettere alla BDAP i Dati contabili analitici (DCA) aggiornati a tale riclassificazione.

In riferimento al quesito circa la validità della disciplina vigente quando prevede che l’allegato a/1 deve essere compreso nello schema di bilancio di previsione e pertanto inviato alla BDAP solo se l’ente intende utilizzare anticipatamente l’avanzo, la commissione Arconet ha rilevato che la previsione dell’accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica non comporta la modifica della disciplina richiamata, ma ha ricordato che, per la corretta determinazione e contabilizzazione di tale accantonamento, anche gli enti che non intendono utilizzare anticipatamente l’avanzo devono quantificare il Fondo obiettivi di finanza pubblica da iscrivere nell’allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto, e che la quantificazione del Fondo è effettuata seguendo le modalità indicate per l’elaborazione dell’allegato a/1, anche se non incluso nello schema di bilancio di previsione.