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Fondo obiettivi di finanza pubblica 2025 - 2027 da inserire

E' necessario procedere tempestivamente all'inserimento a bilancio 2025-2027, con variazione di consiglio comunale (o di giunta con i poteri del consiglio salvo ratifica ai sensi art. 175 comma 4 Tuel) del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui art. 1 comma 789. sulla cui quantificazione occorre analizzare quanto comunicato dal Ministero Economia e finanze.

La variazione deve essere fatta a Titolo I Missione 20 programma 3 utilizzando il seguente codice del piano dei conti:

U.1.10.01.07.000 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”

U.1.10.01.07.001


Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 dispone in proposito:

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, disciplinato dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è valorizzato nell’allegato a/1 con le modalità sopra indicate.

Gli enti in disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni e delle Province autonome, dedicano una particolare attenzione a compilare l’allegato a/1 in modo da evidenziare che, alla fine dell’esercizio, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano da effettuare nel corso dell’esercizio è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, l’ente determina la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente, senza considerare l’importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione:

a) se la lettera E migliora per un importo pari o superiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, (con segno +/-)”, con il segno (-), l’importo del Fondo necessario per completare il ripiano del disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, in aggiunta al ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio;

- nella colonna (e) “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N” la quota residua del Fondo, non necessaria al ripiano anticipato del disavanzo, che confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione da destinare, nell’esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Tale importo è pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio (iscritto nella colonna c) e l’importo del disavanzo residuo ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d);

b) se la lettera E migliora per un importo inferiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio ed è positiva, l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna e) “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N” un importo pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con il segno (-), l’importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica al netto dell’importo della colonna (e);

c) se la lettera E del risultato di amministrazione è ancora negativa, l’allegato a/1 è compilato indicando:

- nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N;

- nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N con il segno (-).

Le modalità di elaborazione dell’allegato a/1 di cui alle lettere b) e c) sono adottate anche dagli enti in avanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, se la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente, determinata senza considerare l’importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, è inferiore all’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio N.