Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni
Il Decreto legge n. 104/2023 interviene all’art. 19 su interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali. La norma dispone:
1.Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, primo periodo, nonche' le modalita' di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3.Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4.Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.
5.Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario e' tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6.Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».
7.Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessita' che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'.
8.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9.Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.