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Fondo integrativo aumenta solo con i tempi indeterminati

La Ragioneria Generale dello Stato ha risposto a un quesito relativo alla concreta attuazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Secondo la RGS, la puntuale quantificazione dell’incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.

La procedura sopra illustrata definisce la misura dell’adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell’anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell’anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018.