Fondo innovazione, attenzione alla quota vincolata
L’art. 113 del Dlgs 50/2016 e smi dispone in materia di incentivi funzioni tecniche; il comma 4 disciplina il fondo innovazione e rileva:
4.Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Diversi Enti locali si chiedono come utilizzare tale quota 20% quando finanziata da fondi vincolati.
Innanzitutto, ribadiamo che la quota del 20% incentivi funzioni tecniche non può essere destinata al fondo innovazione, visto il comma 4 art. 113 Dlgs 50/2016 e smi, in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
Approfondiamo la QUESTIONE, seguendo orientamento Corte dei conti.