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Fondo indennità sindaci, la coperta è corta

Il riparto del fondo, come da ultima Conferenza Stato Città, per l’aumento delle indennità di funzione del Sindaco, Vice sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, di cui art. 1 comma 586 Legge 234/2021 merita qualche riflessione.

La popolazione di riferimento è quella ISTAT al 31 dicembre 2020 risultante dal censimento permanente; i Comuni considerati sono n. 6.565 situati nelle 15 regioni a statuto ordinario al 1° gennaio 2022. Per il riparto del 2023 occorrerà aggiornare l’anagrafica comunale per le previste nuove fusioni tra Comuni.

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per i sindaci, è stato calcolato sulla base dei dati desumibili dalla “Tabella 1 – Indennità sindaci” contenuta nella “Relazione illustrativa (R.I.), relazione tecnica e allegato conoscitivo” al disegno di legge di bilancio 2022.

L’incremento da assegnare va calcolato prendendo in considerazione la differenza rispetto alle indennità previgenti. Per i soli sindaci l’ammontare dell’incremento è determinato sulla base di 13 mensilità.

Se negli anni precedenti, fatto 100 l’indennità di funzione risultante da tabella ministeriale di cui DM 119/2000, il Comune ha assegnato indennità pari a 80, ora che l’indennità diventa ad esempio 110, sarà il Comune a finanziare con proprie risorse 20. La quota del fondo è di 10; non di 30.

E neppure è possibile aggiungere 10 di fondo statale alla vecchia indennità percepita per 80, perchè così facendo gli amministratori rinuncerebbero (legittimamente) a 20 di indennità (110 - 90) e il Comune dovrebbe restituire 10 di fondo allo Stato, come prevede il comma 587 ("Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario").

Le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai Presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci, incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584 stesso art. 1 Legge 234/2021, applicando le percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al Decreto Ministero Interno n. 119 del 4 aprile 2000.

Il riparto del fondo connesso al maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione a Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei consigli comunali è stato calcolato sulla base delle informazioni desumibili dalla “Tabella 2 – Indennità amministratori” contenuta nella citata “Relazione illustrativa (R.I.), relazione tecnica e allegato conoscitivo”.

Per quanto riguarda i Comuni fino a 3.000 abitanti, occorre precisare precisato che il decreto-legge n. 124 del 2019, all’art. 57-quater, aveva già previsto un incremento dell’indennità dei sindaci, con l’istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, i cui contributi, secondo le elaborazioni e la metodologia delle Tabelle 1 e 2 della “Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo” alla legge di bilancio 2022, continuano ad essere attribuiti separatamente rispetto al presente riparto, secondo le assegnazioni precedentemente disposte dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 194 del 4 agosto 2020.

Pertanto, di tali incrementi si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 586. Rimane quindi una quota a carico dei suddetti Comuni.

Richiamo normativo:

Legge 234/2021 art. 1 comma da 583 a 587

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.