Fondo garanzia debiti commerciali non si accantona a conto economico
Il Fondo garanzia debiti commerciali, di cui art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2018, è obbligatorio per gli enti non in regola con previsto rispetto dello stock del debito e/o del limite sui ritardi nei pagamenti.
Gli enti che hanno dovuto accantonare a fondo garanzia debiti commerciali (e sul cui svincolo abbiamo trattato in una precedente news commentando la delibera Corte Conti Piemonte n. 12/2023) non devono viceversa accantonare a conto economico per il fondo in questione non esprime una passività potenziale, ma è una garanzia a ripristino degli equilibri monetari.
Il principio di competenza economica, di cui All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi rileva sul punto: Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi, costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell’art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all’articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018[1] e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL).