Fondo garanzia debiti commerciali, il mancato accantonamento è grave irregolarità
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 12/2024 ha rilevato in capo a un Comune grave irregolarità per il mancato accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, che vulnera di conseguenza il risultato di amministrazione e le risultanze di bilancio. Il comportamento del Comune consente, modificando indebitamente il risultato di amministrazione, di dilatare la spesa degli esercizi considerati attraverso meccanismi tecnici che convergono nell’elusione dei precetti costituzionali dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.
La Sezione ritiene conseguentemente necessaria, ai sensi dell’art. 148-bis, c. 3, del TUEL, l’adozione di interventi correttivi. L’esame del bilancio impone pertanto di valutare le misure consequenziali indispensabili al ripristino degli equilibri violati, con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell’esercizio 2021, imponendo l’adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti in chiave dinamica. L’Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare: tale atto dovrà avere riguardo non solo alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione (in particolare, per ciò che concerne la quota non computata del FGDC), ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.
L’atto in questione, che l’Ente dovrà adottare ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, ai fini del successivo esercizio dell’attività di controllo spettante a questa Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, dovrà tenere conto prioritariamente degli aspetti sopra riferiti e del necessario accantonamento della quota di FGDC non computata nel risultato di amministrazione, e delle conseguenti misure correttive, tenendo conto anche del necessario intervento emendativo circa i sopra indicati profili di criticità. La Sezione ha inoltre rilevato criticità in merito ai seguenti profili: efficienza della riscossione (con particolare riferimento al titolo 3 per la competenza), tempestività dei pagamenti.