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Fondo Garanzia debiti commerciali, i primi calcoli

Se non ci saranno proroghe nella legge di bilancio 2021, dall’anno prossimo molti enti locali dovranno accantonare a titolo I spesa una somma rilevante (come da art. 1 comma 862 Legge 145/2018) con delibera di Giunta. La somma sarà calcolata in base a percentuali dall’ 1 al 5 per cento dello stanziato sul macroaggregato 3 di spesa corrente.

Come fare per evitare tale nuovo pesante accantonamento che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali? Ci sono due condizioni da rispettare:

PRIMA CONDIZIONE: i debiti commerciali scaduti, ovvero fatture ricevute per lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali, al 31.12.2020 sono inferiori del 10% rispetto ai debiti commerciali scaduti al 31.12.2019? Se la risposta è SI, vuol dire che l’ente ha rispettato una condizione. SE la risposta è NO, l’ente ha ancora una carta di riserva da giocarsi, ovvero: i debiti commerciali scaduti sono inferiori al 5% delle fatture ricevute nel 2020? Se la risposta è SI, l’ente ha raggiunto una condizione positiva. Se la risposta è NO l’ente entro il 28 febbraio 2021 dovrà accantonare il a Titolo I spesa 2021 il 5% del macroaggregato acquisti beni e servizi, con adeguamento in caso di variazioni incrementative dello stanziamento.

SECONDA CONDIZIONE: i pagamenti dell’ente presentano un indicatore di ritardo annuale, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 (attenzione: non 2019), rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231? Se la risposta e SI l’ente ha rispettato la condizione. Se la risposta è NO l’ente deve effettuare un accantonamento 2021 a Titolo I di importato variabile dal 1% al 5% in base ai giorni di ritardo (vedasi comma 862 sotto riportato).

Le due condizioni non si cumulano, nel senso che se un ente non rispetta sia la condizione 1 sia la condizione 2, applica comunque una sanzione, leggasi accantonamento, del 5%.

Adesso, quindi, occorre fare i primi calcoli, per affrontare per tempo la situazione.

Richiamo normativo:

Legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019 art. 1 commi da 858 a 863

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.