Fondo garanzia debiti commerciali deve rimanere accantonato in avanzo anche l'esercizio seguente il ripristino dei limiti
Anche la Corte Conti Lazio con delibera n. 87/2024 ha confermato la quota accantonata a Fondo garanzia debiti commerciali deve rimanere nel risultato di amministrazione anche nell’anno successivo al raggiungimento dei limiti di cui art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2018.
In particolare, la Sezione rileva: “Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta, ancora oggi, aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti. La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, è consentita, difatti, solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE).
Il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è, pertanto, costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori , l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.