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Fondo garanzia debiti commerciali da adeguare entro martedì

L'art. 1 commi da 858 a 873 della Legge 145/2018 dispone che a partire dall'anno 2021, gli enti locali accantonano a Fondo garanzia debiti commerciali, se:

a) il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fondo garanzia debiti commerciali è stanziato entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui sopra riferite all'esercizio precedente, con delibera di giunta, accantonando a Titolo I spesa un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L’art. 9 del DL 152/2021 ha previsto che tale accantonamento venga effettuato anche durante l’esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni per le quali è costituito.

Quindi è importante che nell’ultima variazione di bilancio ordinaria 2021 (entro il 30 novembre 201) lo stanziamento del Fondo sia adeguato alle variazioni di bilancio al macroaggregato 03 effettuate finora.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali comunicano, mediante la piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.