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Fondo Garanzia debiti Commerciali al netto dei vincoli di cassa

Il Fondo Garanzia debiti commerciali si calcola sul macro aggregato 03 Titolo I, al netto delle somme vincolate in soli termini di cassa. La Corte Conti Campania ha fornito una interpretazione restrittiva della norma, modificando l’orientamento oggi prevalente e causando di conseguenza un aumento del “peso” dell’accantonamento a FGDB.

La Corte Conti Campania, con delibera 4/2022 ha risposto a quesito di ente locale sull’interpretazione dei commi 862 e 863 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, nella parte in cui gli stessi prescrivono, rispettivamente, che la percentuale di riferimento - determinata in misura variabile dal 5% all’1% in base ai ritardi nei pagamenti registrati nell'esercizio precedente - vada applicata (comma 862) “sugli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi”, e che, nel corso dell’esercizio, l’accantonamento sia adeguato (comma 863) “alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Inoltre, il Sindaco ha chiesto di sapere se la percentuale di accantonamento andasse applicata sul macro-aggregato “acquisti beni e servizi” stanziato al netto o al lordo delle spese finanziate con entrate con specifico vincolo di destinazione.

Prendendo le mosse dalla normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge n. 145/2018, il Collegio ha sottolineato come le norme istitutive del FGDC, nella pronuncia della Corte cost., sentenza n. 78/2020, abbiano superato “il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l’ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto”.

Per i suddetti motivi, al quesito formulato dal comune di Ariano Irpino, il Collegio ha ritenuto di rispondere nei seguenti termini: - la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”; - l’esclusione degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.

Secondo l’insegnamento della Sezione della Autonomie, rileva la Corte, la cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico.

Per tale ragione, “il regime vincolistico della gestione di cassa (…) è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” del TUEL.

Per quel che rileva in questa sede, la irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.

Diversamente, ammettere che dall’accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell'incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell’ente, non coerente con la ratio dell’istituto de quo.

Simmetricamente a quanto statuito dalla Sezione della Autonomie al fine di circoscrivere l’ambito applicativo degli artt. 195 e 222 del TUEL, il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC - va inteso, pertanto, come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti.

Solo per gli stanziamenti di spesa per l’acquisizione di beni e servizi che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione intese nel senso appena precisato, la garanzia costituita dall’accantonamento obbligatorio al FGDC viene meno in ragione della sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa.

Proprio in ragione di tale regime vincolistico, la loro inclusione negli stanziamenti sui quali applicare la percentuale di accantonamento si tradurrebbe, infatti, in una compressione della capacità di spesa dell’amministrazione non giustificata dalla finalità di garanzia della tempestività nei pagamenti.

Ma allora ritorna l'annoso problema: quali sono le entrate vincolate in termini di cassa? Le risposte a dire il vero sono diverse anche in base alle interpretazioni delle diverse sezioni Corte Conti (alcune considerano vincolati anche gli oneri di urbanizzazione e le multe CDS) e comunque sia fanno riferimento a quanto si può desumere dalla delibera Corte Conti Autonomie n. 31/2015.