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Fondo funzioni fondamentali non è vincolato

Il riparto del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui art. 106 DL 34/2020, sta ingenerando preoccupazione nelle ragioneria degli enti locali (comprese Unioni di comuni e Comunità montane) per il possibile vincolo di destinazioni di tali somme e l’eventuale restituzione entro giugno 2021.

Ad oggi tali preoccupazioni non devono sussistere, perché innanzitutto il Fondo non è vincolato a nessuna spesa ed è liberamente utilizzabile. Inoltre non è possibile ad oggi stimare le effettive minori entrate dell’ente locale (si pensi ad IMU e TARI) per cui non è detto che le assegnazioni di risorse effettuate dal Ministero siano in eccesso.

Di certo non possono essere finanziate con il Fondo Funzioni Fondamentali nuove attività ricorrenti, ma nel contempo è prematuro accantonare risorse. Semmai potrà essere accantonata una parte delle nuovo Fondo integrativo previsto dal DL 104/2020 noto come DL Agosto.

Anche l’IFEL ha ribadito che l'assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle "funzioni fondamentali" degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell'ente beneficiario.

Si deve ritenere che la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche.

Anche la distinzione tra funzioni "fondamentali" e "non fondamentali" non appare dirimente nel contesto dell'emergenza, se si considera che tra le funzioni non fondamentali figurano quelle relative a turismo, sport, cultura, che in molti territori rappresentano una parte essenziale del tessuto economico-sociale e, quindi, elemento primario per il sostegno della ripresa.