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Fondo Funzioni Fondamentali, l’equilibrio di bilancio non c'è

Mai come quest’anno gli equilibri di parte corrente possono essere “falsi” nonostante le migliori attestazioni secondo scienza e coscienza. La certificazione di cui DM MEF 03.11.2020 del Fondo Funzioni Fondamentali attesta infatti in molti casi una quota riconosciuta inferiore alla quota assegnata, che pure è stata impiegata totalmente (non da tutti gli enti locali) o comunque in parte superiore alla quota riconosciuta.

Gli esempi sono numerosi. Basta pensare al caso del Comune che ha concesso agevolazioni Covid IMU superiori al 2% dell’accertato IMU 2019, non compensate da casi di segno contrario su altre entrate. Se quest’ultima condizione si verifica anche per le agevolazioni Covid da TARI (superiori all’importo fisso riconosciuto ad ogni Comune); per le agevolazioni Covid da imposta di pubblicità (superiori al 20% dell’accertato ICP 2019); per le agevolazioni Tosap / Cosap (superiori al ristoro statale Tosap / Cosap riconosciuto – e poi detratto nel rigo B) e così via per le altre si verifica un caso singolare: gli equilibri di bilancio ci sono; ma solo sulla carta. A giugno 2021, quando il Ministero rettificherà il Fondo Funzioni Fondamentali in tutti i casi di importi certificati inferiori al fondo assegnato, ci si renderà conti che gli equilibri attestati a novembre 2020 sono castello di carte che crolla al primo soffio.

I casi sono numerosi. L’ente ha l’illusione di coprire la minore entrata, perché contabilmente le risorse ci sono (accertate e incassate), ma in realtà rimane scoperto se ha concesso agevolazioni Covid superiori a quanto concesso e dall’ente stesso certificato. Il caso può verificarsi anche quando l'ente locale ha utilizzato tutto il Fondo Funzioni Fondamentali senza preoccuparsi della certificazione di cui DM 03.11.2020. Oppure quando l'ente locale ha finanziato con il fondo in questione spese non giustificabili come maggiori spese Covid.

Altri problemi nascono dalla quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di costruire”, la cui formula sottesa al calcolo, basata sul criterio dei 2/3, è la seguente:

a) Se 66% Accertamenti 2020 > o = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;

b) Se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019:

66% Accertamenti 2020 – Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Esempio:

a) Nel 2020 il Comune ha accertato proventi per permessi di costruire pari a 100; nel 2019 ha accertato proventi per permessi di costruire per 80; la quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 è pari a 50. Ne consegue che il 66% degli accertamenti 2020 è maggiore della quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 (50). In questo caso, la variazione di entrata prevista in colonna h) è pari a ZERO

b) Nel 2020 il Comune ha accertato proventi per permessi da costruire pari a 100; nel 2019 ha accertato proventi per permessi di costruire per 80; la quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 è pari a 70. Ne consegue che il 66% degli accertamenti 2020 è minore della quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 (70). In questo caso, la variazione di entrata prevista in colonna h) è pari a 4 (66-70).

E’ quindi necessario fare una simulazione prima del 30 novembre, a costo di “emendare se stessi” in consiglio comunale il giorno 30 novembre (o prima).

Non tutto comunque è perduto; migliori proiezioni e variazioni si potranno fare entro il 31 dicembre; termine entro il quale si possono rimodulare le risorse di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020.