Fondo funzioni fondamentali, le minori entrate riconoscibili hanno un tetto massimo
L’applicazione pratica del Decreto Ministero Economia e Finanze sulla certificazione delle minori entrate e maggiori spese Covid (al netto di maggiori entrate e minori spese; oltre che al netto dei ristori statali) evidenzia un limite alle minori spese ammissibili. Il caso evidente è la TARI, laddove è stato definito un preciso importo riconoscibile per ogni Comune. Ma anche per le altre voci, le minori entrate da Covid riconoscibili dal Ministero hanno un tetto massimo, come bene evidenziato dalle colonne G e H del modello Covid 19 – Sezione 1 entrate
Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile:
Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata sotto riportate, la quota di competenza di ciascun ente calcolata sulla base dei seguenti criteri:
a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
b) TARI e TARI-Corrispettivo: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, riportata nell’allegato 3;
c) Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata essendo direttamente collegata al minor gettito del tributo comunale TARI e TARI-Corrispettivo. L’agevolazione massima consentita per singola provincia e città metropolitana si ottiene come media delle agevolazioni massime stimate sul tributo TARI e TARI-Corrispettivo, utilizzando come fattori di ponderazione il gettito TARI di ciascun comune e l’aliquota TEFA applicata da ciascun ente. La perdita di gettito massima ristorabile in euro si ottiene come moltiplicazione tra l’agevolazione massima consentita stimata e il gettito TEFA di riferimento - calcolato come aggregazione del gettito 2019 TARI e TARI-Corrispettivo dei comuni appartenenti al territorio - della specifica provincia e città metropolitana. Il valore di perdita attribuito a ciascuna provincia e città metropolitana è riportato nella Tabella 2, riportata nell’allegato 3;
d) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell’articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dell’articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020;
e) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell’articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020;
f) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
g) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
h) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
i) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”.
Colonna (h) – Variazioni entrate:
Il sistema riporta, in automatico, i risultati delle seguenti formule:
a) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) < o = Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)
+ Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e);
b) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) > Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)
+ Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e) + (Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) - Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)).
La formula di cui alla lettera a) è utilizzata per tutte le tipologie d’entrata per le quali non è previsto il riconoscimento di una quota della Politica autonoma (agevolazioni COVID-19).
Nel caso di TARI-TARI Corrispettivo e TEFA è riportato l’importo, con segno negativo, così come determinato alle lettere b) e c) del sotto-paragrafo “Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile”.
Da ultimo, per quanto attiene la quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di costruire”, la formula sottesa al calcolo è la seguente:
a) Se 66% Accertamenti 2020 > o = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;
b) Se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 – Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.