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Fondo Funzioni Fondamentali, i criteri di riparto

Il MEF - Ministero Economia e Finanze ha elaborato i criteri per il riparto del Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 ieri convertito in legge.

Di seguito sono riportate le premesse e la nota metodologica.

La metodologia individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Con particolare riferimento all’inclusione delle unioni di comuni e delle comunità montane, si precisa che gli enti in questione gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali è stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l’individuazione dei richiamati criteri e modalità di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonché alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Tali valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia; l’impatto economico che complessivamente ne deriverà, in particolare sugli equilibri finanziari degli enti, potrà essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale all’Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori riferibili all’andamento del primo semestre 2020, in quanto soggette a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non sufficientemente consolidati alla data attuale.

A livello metodologico, si è provveduto quindi alle seguenti elaborazioni:

a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;

b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;

c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati;

d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.

Ciò premesso, rinviando all’esposizione di dettaglio contenuta al paragrafo “La valutazione delle variazioni di entrata” e al paragrafo “La valutazione delle variazioni di spesa”, si evidenzia che le stime delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti a legislazione vigente; la valutazione sull’eventuale integrazione del fondo per l’esercizio 2020 richiede ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alla quantificazione delle maggiori/minori spese.

Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto, peraltro, dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l’infanzia, sui quali non c’è attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario affidabile.

Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020 ha ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs. n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010), in quanto è confermata l’intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento. Tale scelta comporta la riduzione complessiva del perimetro delle entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro e l’esclusione conseguente delle perdite specifiche, unitamente ai ristori già riconosciuti per effetto dell’art. 180 del decreto legge n. 34/2010.

Ciò premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuerà l’attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonché all’interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.